Ricorso contro la cartella di pagamento per carenza di motivazione

Rosaria Giordano

Inquadramento

La cartella di pagamento è l'atto del procedimento di esazione notificato ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti impositori. Si ritiene, quindi, che la notificazione della cartella di pagamento assolve quindi le funzioni che nella espropriazione forzata del codice civile sono svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, risolvendosi, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (cfr. Cass. III, n. 3021/2018). La cartella deve essere congruamente motivata. È peraltro consentita la motivazione per relationem rispetto ad un precedente atto impositivo notificato al contribuente. L'onere di motivazione è significativamente attenuato, poi, per le cartelle di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 scaturenti da un mero controllo automatizzato della stessa dichiarazione del contribuente.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... 1

RICORSO

AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO N. ....

EMESSA DA

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Il sig. ...., nato a ...., il ...., e residente in ...., C.F.: ...., elettivamente domiciliato in ...., via ...., presso lo Studio dell'Avv./Dott. ...., pec …., ...., il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto 2 ;

- ricorrente –

Agenzia delle Entrate Riscossione;

- resistente -

PREMESSO CHE

– in data .... è stata notificata a mezzo pec allo scrivente, a cura della Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella di pagamento 3 n. ...., con la quale è stato intimato al ricorrente il pagamento di complessivi € .... a titolo di ...., relativamente all'anno di imposta ....

Il sottoscritto

RICORRE

Contro il predetto atto per il seguente motivo:

1. Invalidità della cartella di pagamento per omessa motivazione

La cartella esattoriale impugnata è incomprensibile in ordine alla portata delle richieste formulate dall'ente impositore nei confronti del contribuente.

In vero, considerato che la notifica della cartella non è stata preceduta da quella di nessun altro atto impositivo prodromico, l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, congruamente motivare la pretesa erariale sotto ogni profilo (cfr., tra le molte, Cass. n. 9799/2017).

La cartella oggetto di impugnazione si limita, invece, .... 4

PER QUESTI MOTIVI

Il sottoscritto, come rappresentato, domiciliato e difeso,

CHIEDE

all'Ill.ma Corte di giustizia Tributaria di Primo Grado adita di annullare per difetto di motivazione la cartella impugnata.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è stabilito in € .... e che dunque viene versato un contributo unificato di importo pari ad € .... 5 .

Con vittoria di spese.

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, che il ricorso venga discusso in pubblica udienza 6 . Si fa riserva di produzione di memorie, in ragione delle difese della parte resistente, e si allega la seguente documentazione:

1. Atto impugnato;

2. ....;

3. ....

Luogo e data ....

Firma del difensore ....

PROCURA 7

Il sig. ...., nomina proprio procuratore alle liti l'Avv. ...., e per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma del mandante ....

Autentica della Firma ....

[1] [1]La competenza per territorio delle Commissioni tributarie deve essere determinata avendo riguardo al disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 156/2015. Più in particolare, la competenza per territorio deve essere individuata secondo i seguenti criteri: a) per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n° 446/1997, sono competenti le Commissioni Tributarie nella cui circoscrizione i primi hanno la sede; b) per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Commissioni tributarie nella cui circoscrizione hanno sede, non le articolazione medesime, ma l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

[2] [2]Occorre considerare che l'art. 12 del d.lgs. n. 546/1992 contempla l'obbligo dell'assistenza in giudizio di un difensore abilitato, per le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997. L'obbligo non sussiste per le controversie il cui valore non sia maggiore di tremila euro, calcolato sulla base dell'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione, o in caso di vizio che determina la nullità della procura al difensore, si applica, per espresso rinvio dell'art. 12, la disciplina dell'art. 182 c.p.c. Possono essere abilitati all'assistenza tecnica:

– gli avvocati, i commercialisti (iscritti nella sezione A del relativo albo), i consulenti del lavoro;

– se iscritti nell'elenco tenuto a cura del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed in possesso degli ulteriori requisiti richiesti per ciascuna categoria, a titolo esemplificativo: gli impiegati delle carriere dirigenziale; gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza; i dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate dal CNEL, e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate; i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, limitatamente alle controversie dei propri assistiti, se scaturite da adempimenti per i quali i CAF hanno prestato assistenza. L'elenco di cui sopra è tenuto secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, congiuntamente alla determinazione delle ipotesi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. Allo stato attuale il decreto è in fase di approvazione;

– se iscritti nei relativi albi professionali, e per le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo di una particella e la consistenza, il classamento delle unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale: gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari;

– se iscritti nel relativo albo e per le controversie relative ai tributi doganali: gli spedizionieri doganali.

I soggetti indicati possono stare in giudizio personalmente limitatamente alle controversie rientranti nell'ambito della loro attività.

[3] [3]Occorre specificare la tipologia di atto dell'Amministrazione finanziaria oggetto di contestazione. Sono impugnabili esclusivamente gli atti, rientranti nella giurisdizione tributaria i cui limiti sono tracciati secondo i criteri di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, di cui all'art. 19 dello stesso decreto. Tuttavia a riguardo va considerato che, in accordo con un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Cass. n. 3775/2018).

[4] [4]Indicare le ragioni per le quali si assume l'insufficienza della motivazione.

[5] [5]Per la determinazione del contributo unificato tributario si deve prendere in considerazione la somma del tributo portato dall'atto impugnato, al netto delle eventuali sanzioni e/o interessi. Nel caso di atto relativo alle sole sanzioni pecuniarie, il contributo unificato andrà calcolato sulla base del valore delle stesse.

[6] [6]In mancanza di tale istanza, il ricorso viene trattato in camera di consiglio.

[7] [7]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

La cartella di pagamento è l'atto esattivo che l'Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti impositori.

La cartella di pagamento non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alle parti che, redatta in conformità al relativo modello ministeriale, reca l'indicazione dei medesimi elementi identificativi della pretesa risultanti dal ruolo. In particolare, l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito (Cass., sez. trib., n. 11028/2018).

E’ stato puntualizzato che nelle cartelle di pagamento l'indicazione del responsabile del procedimento prevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deve intendersi riferita alla persona responsabile del procedimento, a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata, essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa (da ultimo, Cass. V, n. 8461/2026).

La notificazione della cartella di pagamento assolve quindi le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, risolvendosi, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (cfr. Cass. III, n. 3021/2018); tale notifica costituisce, come espressamente dispone l'art. 50 del predetto decreto, attività prodromica necessaria al pignoramento effettuato dall'agente della riscossione.

Come evidenziato, la cartella esattoriale, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.

È pertanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità il conseguente assunto per il quale l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta infatti l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende, infatti, tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass. trib., n. 25773/2014; v. anche Corte cost. n. 117/2000).

La motivazione della cartella di pagamento deve essere “modulata” a seconda che la stessa costituisca o meno il primo o unico atto con cui viene esercitata la pretesa tributaria, atteso che, se la medesima è stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento, ne è ammessa la motivazione per relationem a tale atto, dovendosi, in mancanza, motivazione la cartella in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, derivando tale obbligo dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 l. n. 241/1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 l. n. 212/2000 (Cass. trib., n. 9799/2017). Infatti, l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata (Cass. III, n. 560/2025). Nondimeno, qualora la cartella sia emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 602/1973 a seguito di controllo cd. cartolare della dichiarazione e costituisca, quindi, una mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, in tal caso essendosi ripetutamente affermato che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima (cfr. Cass. trib., n. 21804/2017).

Inoltre, la cartella di pagamento emessa a seguito dell'omesso versamento di una o più rate relative a un accertamento con adesione non richiede una specifica motivazione, trovandosi di già il contribuente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, di modo che l'onere motivazionale può considerarsi assolto mediante il mero richiamo all'atto di adesione (Cass. trib., n. 24715/2025).

Quanto al contenuto della motivazione della cartella di pagamento rispetto agli interessi dovuti, le Sezioni Unite hanno sancito il principio in forza del quale la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, n. 22281/2022).

Più in generale, è stato puntualizzato da parte della S.C., che, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso (Cass. trib., n. 19764/2025).

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