Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento per carenza di motivazione

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'Amministrazione finanziaria che intende difendersi attivamente nel processo tributario deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni ed i documenti che intende produrre. La violazione del termine comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Il contenuto delle controdeduzioni deve essere limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi. In particolare, mediante tale atto non può essere integrato o modificato l'atto oggetto di impugnazione.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIATRIBUTARIA DI  PRIMO GRADO DI ...

CONTRODEDUZIONI

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ... , via ... , presso lo Studio dell'Avv. ... , il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto 1 ;

- resistente –

Il sig. ... , rappresentato e difeso come in atti;

- ricorrente -

P R E M E S S O CHE

- in data ... Il sig. ... ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento n. ... , con la quale è stato intimato allo stesso il pagamento della somma di complessivi €. ... , lamentando la carente motivazione della cartella impugnata

DEDUCE

L'avverso ricorso è palesemente infondato.

Occorre premettere che la cartella impugnata deriva dalla liquidazione di un'imposta oggetto di dichiarazione da parte dello stesso contribuente.

La S.C., a riguardo, ha più volte enunciato il condivisibile principio in virtù del quale, in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass. n. 21804/2017).

Si chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Si allega la seguente documentazione:

1. ... ;

2. ... ;

3. ...

Luogo e data ...

Firma ...

PROCURA 2

L'Agenzia delle Entrate riscossione, in persona del ... , nomina proprio procuratore alle liti l'Avv. ... , e per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ... , via ...

Luogo e data ...

Firma

...

Autentica della Firma ...

[1] 1. Secondo l'interpretazione che si era andata affermando specie nella giurisprudenza di legittimità l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (Cass. n. 28741/2018).Peraltro il legislatore, con l'art. 4-novies del d.l. n. 34/2019, inserito nell'ambito della conversione di tale decreto in legge n. 58/2019, ha stabilito espressamente, con una norma espressamente definita di interpretazione autentica che “Il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modifiche, dalla l. n. 225/2016, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al r.d. n. 1611/1933 si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.

[2] 2. L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

COMMENTO

L'Amministrazione finanziaria che intende attivamente difendersi deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni e i documenti che intende produrre: tale termine non è tuttavia perentorio (Cass., sez. trib., n. 13331/2009).

In vero, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d. lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. n. 2585/2019).

La stessa mancata costituzione non comporta, per la parte resistente, altra conseguenza se non la perdita di talune possibilità di difesa (ad esempio, preclusione deposito di atti/documenti anche in appello). Tuttavia, considerato che solo la parte costituita può ricevere comunicazione della trattazione e del dispositivo della sentenza, appare evidente l'interesse dell'ufficio alla costituzione.      

Il contenuto delle controdeduzioni è limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito (non rilevabili d'ufficio) e, se del caso, alla chiamata in causa di terzi. Con le controdeduzioni, l'ufficio intimato non può, però, integrare o modificare l'atto impugnato (Cass., sez. trib., n. 8569/2001), né proporre domande riconvenzionali (Cass., sez. trib., n. 4334/2002).

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