Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento per carenza di motivazione sugli interessi

Rosaria Giordano
aggiornata da Filippo D'Aquino

Inquadramento

L'Amministrazione finanziaria che intende difendersi attivamente nel processo tributario deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni ed i documenti che intende produrre. La violazione del termine comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Il contenuto delle controdeduzioni deve essere limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi. In particolare, mediante tale atto non può essere integrato o modificato l'atto oggetto di impugnazione.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

CONTRODEDUZIONI

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ...., via ...., presso lo Studio dell'Avv. ...., il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto 1 ;

- resistente -

Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti

- ricorrente -

PREMESSO CHE

– in data .... il Sig. .... ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento n. ...., con la quale è stato intimato allo stesso il pagamento della somma di complessivi € ...., lamentando la carente motivazione della cartella impugnata

DEDUCE

L'avverso ricorso è infondato.

Occorre premettere che la cartella impugnata deriva dalla liquidazione di un'imposta oggetto di dichiarazione da parte dello stesso contribuente.

Sul punto, la S.C. ha più volte ribadito il condivisibile principio in virtù del quale, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 602/1973 è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica.

Si chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Si allega la seguente documentazione:

1. ....;

2. ....;

3. .....

Luogo e data ....

Firma ....

PROCURA

L'Agenzia delle Entrate riscossione, in persona del ...., nomina proprio procuratore alle liti l'Avv. ...., e per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via .....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] [1]Secondo l'interpretazione che si era andata affermando specie nella giurisprudenza di legittimità l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1611/1933 (Cass. n. 28741/2018). Peraltro il legislatore, con l'art. 4-novies d.l. n. 34/2019, inserito nell'ambito della conversione di tale d.l. n. 58/2019, ha stabilito espressamente, con una norma espressamente definita di interpretazione autentica che «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modifiche, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio». Per altro verso, Cass. III, n. 18350/2019, ha ritenuto costituisca questione di massima di particolare importanza il problema della rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in opposizione esattoriale.

Commento

L'Amministrazione finanziaria che intende difendersi attivamente nel processo tributario deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni e i documenti che intende produrre.

Tale termine non è tuttavia perentorio (Cass., sez. trib., n. 13331/2009). La S.C., infatti, ha più volte evidenziato che il termine previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 2585/2019).

La stessa mancata costituzione non comporta, per la parte resistente, altra conseguenza se non la perdita di alcune possibilità di difesa. Tuttavia, considerato che solo la parte costituita può ricevere comunicazione della trattazione e del dispositivo della sentenza, appare evidente l'interesse dell'ufficio alla costituzione.

Il contenuto delle controdeduzioni può essere limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito (non rilevabili d'ufficio) e, se del caso, alla chiamata in causa di terzi. Con le controdeduzioni, l'ufficio intimato non può, però, integrare o modificare l'atto impugnato (Cass., sez. trib., n. 8569/2001), né proporre domande riconvenzionali (Cass., sez. trib., n. 4334/2002).

In punto interessi, si è chiarito che ove la cartella di pagamento segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, determinati per legge, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Più articolato è, invece, l'obbligo di motivazione ove la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, in quanto occorre indicare, oltre all'importo monetario richiesto, anche la base normativa relativa agli interessi reclamati, peraltro a sua volta desumibile dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono (Cass., Sez. U., n. 22281/2022).  Analogamente, “quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972- è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi” (Cass., Sez. U., n. 22281/2022, cit.).

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