Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'atto di intimazione per intervenuta prescrizione

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'Amministrazione finanziaria che intende difendersi attivamente nel processo tributario deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni ed i documenti che intende produrre. La violazione del termine comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Il contenuto delle controdeduzioni deve essere limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi. In particolare, mediante tale atto non può essere integrato o modificato l'atto oggetto di impugnazione. Nell'esemplificazione proposta, l'Agenzia della Riscossione prende posizione sull'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso dal contribuente.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

CONTRODEDUZIONI

Agenzia delle Entrate Riscossione di ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., presso lo Studio dell'Avv. ...., il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto 1 ;

- resistente -

il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti

- ricorrente -

PREMESSO CHE

– in data .... il sig. .... ha proposto ricorso contro l'avviso di intimazione n. ...., con la quale è stato intimato allo stesso il pagamento della somma di complessivi € ...., lamentando l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.

DEDUCE 2

Il ricorso proposto è inammissibile, in quanto lo stesso contribuente riconosce, come peraltro corroborato dalla documentazione allegata (doc. 1-2), di aver ricevuto la notifica degli atti presupposti.

Pertanto, non poteva essere impugnato l'odierno avviso di intimazione, in ragione dell'omessa notifica di tali atti.

Anche a voler ritenere proponibile la spiegata eccezione di prescrizione cd. successiva, la stessa è infondata poiché, come ha avuto modo di precisare la S.C., a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, dopo la notifica dell'avviso di liquidazione, l'imposta di registro è assoggettata a prescrizione decennale e non quinquennale.

Ne deriva che, notificata la cartella di pagamento in data ...., al momento della notifica dell'atto impugnato non era ancora spirato il termine decennale di prescrizione.

Si chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Si allega la seguente documentazione:

1. Avviso di liquidazione con relata di notifica;

2. Cartella di pagamento con relata di notifica;

3. Atto impugnato.

Luogo e data ....

Firma ....

PROCURA 3

L'Agenzia delle Entrate riscossione, in persona del ...., nomina proprio procuratore alle liti l'Avv. ...., e per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via .....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] [1]Secondo l'interpretazione che si era andata affermando, specie nella giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1611/1933 (Cass. n. 28741/2018). Peraltro il legislatore, con l'art. 4-novies d.l. n. 34/2019, inserito nell'ambito della conversione di tale decreto in legge n. 58/2019, ha stabilito espressamente, con una norma espressamente definita di interpretazione autentica che «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modifiche, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio». Per altro verso, Cass. III, n. 18350/2019, ha ritenuto costituisca questione di massima di particolare importanza il problema della rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in opposizione esattoriale.

[2] [2]In particolare, mediante le controdeduzioni la parte resistente nel giudizio tributario deve limitarsi ad assumere posizione ed a difendersi rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito. Non potrà essere invece integrato l'atto impugnato, né potranno essere formulate domande riconvenzionali.

[3] [3]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

L'Amministrazione finanziaria che intende difendersi attivamente in giudizio deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni e i documenti che intende produrre: tale termine non è tuttavia perentorio (Cass., sez. trib., n. 13331/2009).

Invero, la violazione del termine previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione in causa della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 2585/2019).

La stessa mancata costituzione non comporta, per la parte resistente, altra conseguenza se non la perdita di alcune possibilità di difesa (come, ad esempio, preclusione deposito di atti/documenti anche in appello). Tuttavia, considerato che solo la parte costituita può ricevere comunicazione della trattazione e del dispositivo della sentenza, appare evidente l'interesse dell'ufficio alla costituzione.

Il contenuto delle controdeduzioni è limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito (non rilevabili d'ufficio) e, se del caso, alla chiamata in causa di terzi. Con le controdeduzioni, l'ufficio intimato non può, tuttavia, integrare o modificare l'atto impugnato (Cass., sez. trib., n. 8569/2001), né proporre domande riconvenzionali (Cass., sez. trib., n. 4334/2002).

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