Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione e/o erroneo computo degli interessiInquadramentoL'Amministrazione finanziaria che intende difendersi attivamente nel processo tributario deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni ed i documenti che intende produrre. La violazione del termine comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Il contenuto delle controdeduzioni deve essere limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi. In particolare, mediante tale atto non può essere integrato o modificato l'atto oggetto di impugnazione. Nell'esemplificazione proposta, l'Agenzia della Riscossione deduce, rispetto al vizio di motivazione fatto valere con il ricorso del contribuente, la non necessità di una specifica motivazione per l'avviso di intimazione. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ... MEMORIA DI COSTITUZIONE Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ... , via ... , presso lo Studio dell'Avv. ... , il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto 1 ; - resistente – Il sig. ... , rappresentato e difeso come in atti - ricorrente - P R E M E S S O CHE - in data ... Il sig. ... ha proposto ricorso contro l'avviso di intimazione n. ... , con la quale è stato richiesto allo stesso il pagamento della somma di complessivi € ... , per vizio di motivazione, specie quanto al calcolo degli interessi dovuti. DEDUCE Il ricorso è infondato 2 . L'atto di intimazione oggetto di ricorso, infatti, si fonda sulla previa cartella di pagamento, regolarmente notificata al contribuente in data ... L'atto è legittimamente motivato per relationem rispetto a tale cartella presupposta che ha specificato anche le modalità di calcolo degli interessi (doc. 1 ). Gli interessi maturati successivamente sono stati calcolati secondo le previsioni di legge e, quindi, non occorreva una specifica motivazione sul punto. Si chiede pertanto il rigetto del ricorso. Si allega la seguente documentazione: 1. Cartella di pagamento; 2. ... ; 3. ... Luogo e data ... Firma ... PROCURA 3 L'Agenzia delle Entrate riscossione, in persona del ... , nomina proprio procuratore alle liti l'Avv. ... , e per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ... , via ... Luogo e data ... Firma ... Autentica della Firma [1] 1. Secondo l'interpretazione che si era andata affermando specie nella giurisprudenza di legittimità l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (Cass. n. 28741/2018). Peraltro il legislatore, con l'art. 4-novies del d.l. n. 34/2019, inserito nell'ambito della conversion di tale decreto in l. n. 58/2019, ha stabilito espressamente, con una norma espressamente definita di interpretazione autentica che “Il comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modifiche, dalla l. n. 225/2016, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al r.d. n. 1611/1933, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”. [2] 2. In particolare, mediante le controdeduzioni la parte resistente nel giudizio tributario deve limitarsi ad assumere posizione ed a difendersi rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito. Non potrà essere invece integrato l'atto impugnato, né potranno essere formulate domande riconvenzionali. [3] 3. L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale. COMMENTOL'avviso di intimazione, redatto in conformità al Modello ministeriale, non deve essere corredato da una specifica motivazione, potendo la stessa limitarsi al richiamo alle cartelle di pagamento presupposte (Cass. n. 27216/2014). L'Amministrazione finanziaria che intende attivamente difendersi deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni e i documenti che intende produrre: tale termine non è tuttavia perentorio (Cass., sez. trib., n. 13331/2009). In vero, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 2585/2019). La stessa mancata costituzione non comporta, per la parte resistente, altra conseguenza se non la perdita di talune possibilità di difesa (ad esempio, preclusione deposito di atti/documenti anche in appello). Tuttavia, considerato che solo la parte costituita può ricevere comunicazione della trattazione e del dispositivo della sentenza, appare evidente l'interesse dell'ufficio alla costituzione. Il contenuto delle controdeduzioni è limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito (non rilevabili d'ufficio) e, se del caso, alla chiamata in causa di terzi. Con le controdeduzioni, l'ufficio intimato non può, però, integrare o modificare l'atto impugnato (Cass., sez. trib., n. 8569/2001), né proporre domande riconvenzionali (Cass., sez. trib., n. 4334/2002). |