Memoria di costituzione nel giudizio contro l'estratto di ruolo con eccezione di prescrizione successivaInquadramentoL'Amministrazione finanziaria che intende difendersi attivamente nel processo tributario deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni ed i documenti che intende produrre. La violazione del termine comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Il contenuto delle controdeduzioni deve essere limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi. In particolare, mediante tale atto non può essere integrato o modificato l'atto oggetto di impugnazione. Nell'esemplificazione proposta, l'Agenzia della Riscossione deduce l'inammissibilità del ricorso contro l'estratto di ruolo proposto dal contribuente, in ragione dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, non tempestivamente impugnati, anche con riferimento al motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha fatto valere la prescrizione cd. successiva maturata rispetto al momento della notifica dell'atto precedente. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... CONTRODEDUZIONI Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ...., via ...., presso lo Studio dell'Avv. ...., il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto 1 ; - resistente - Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti; - ricorrente - PREMESSO CHE – in data .... il Sig. .... ha proposto ricorso contro l'estratto di ruolo ottenuto, previa richiesta, in data ...., dal quale risulta un carico complessivo dell'importo di € ...., fondo sulle cartelle indicate in ricorso, chiedendone l'annullamento per omessa notifica di tali cartelle presupposte e conseguente prescrizione della pretesa impositiva. DEDUCE Il ricorso proposto è inammissibile. In vero, le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate al contribuente. In particolare: .... .... 2 . Stante la regolare notifica delle cartelle presupposte, il ricorso contro l'estratto di ruolo è inammissibile. Invero, le Sezioni Unite della Corte di cassazione nell'ammettere eccezionalmente l'impugnabilità di tale atto hanno precisato che ciò può avvenire solo ove, in ragione dell'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e degli altri eventuali atti presupposti, il contribuente sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, senza che a ciò osti l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, atteso che l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., S.U., n. 19704/2015). Né il ricorso del contribuente può essere accolto perché lo stesso ha fatto valere, in via subordinata, la prescrizione cd. successiva, maturata dalla data della notifica delle cartelle di pagamento. La S.C. ha anche di recente ribadito, infatti, che qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti, difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva (Cass. n. 6723/2019). Si allega la seguente documentazione: 1. ....; 2. ....; 3. ..... Luogo e data .... Firma .... PROCURA 3 L'Agenzia delle Entrate riscossione, in persona del ...., nomina proprio procuratore alle liti l'Avv. ...., e per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ..... Luogo e data .... Firma .... Autentica della Firma .... [1] [1]Secondo l'interpretazione che si era andata affermando specie nella giurisprudenza di legittimità l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1611/1933 (Cass. n. 28741/2018). Peraltro il legislatore, con l'art. 4-novies d.l. n. 34/2019, inserito nell'ambito della conversione di tale decreto in l. n. 58/2019, ha stabilito espressamente, con una norma espressamente definita di interpretazione autentica che «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modifiche, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio». Per altro verso, la Cass. III, n. 18350/2019, ha ritenuto costituisca questione di massima di particolare importanza il problema della rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in opposizione esattoriale. [2] [2]Elencare distintamente le cartelle, con riferimento all'allegato prodotto contenente la prova della notifica. [3] [3]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale. CommentoL'Amministrazione finanziaria che intende attivamente difendersi deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni e i documenti che intende produrre: tale termine non è tuttavia perentorio (Cass., sez. trib., n. 13331/2009). In vero, la violazione del termine previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. n. 2585/2019). La stessa mancata costituzione non comporta, per la parte resistente, altra conseguenza se non la perdita di talune possibilità di difesa (e.g., preclusione deposito di atti/documenti anche in appello). Tuttavia, considerato che solo la parte costituita può ricevere comunicazione della trattazione e del dispositivo della sentenza, appare evidente l'interesse dell'ufficio alla costituzione. Il contenuto delle controdeduzioni è limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito (non rilevabili d'ufficio) e, se del caso, alla chiamata in causa di terzi. Con le controdeduzioni, l'ufficio intimato non può, però, integrare o modificare l'atto impugnato (Cass., sez. trib., n. 8569/2001), né proporre domande riconvenzionali (Cass., sez. trib., n. 4334/2002). |