Memoria di costituzione nel procedimento di impugnazione del diniego di rimborso per ritenuta diretta

Nicola Graziano

Inquadramento

Il rimborso di ritenute dirette è disciplinato dall'art. 37 del d.P.R. n. 602/1973, a norma del quale la richiesta deve essere presentata dal contribuente entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Il diniego espresso o tacito può essere impugnato dal contribuente. L'Ufficio, per difendersi nel procedimento introdotto dal ricorso del contribuente, utilizza quale atto la memoria di costituzione.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ...

Ricorso n. ... / ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ... , con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. ... , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nella persona dell'Avv. ... ,

-opposta-

CONTRO

il Sig. ... , nato a ... ( ... ) il ... , C.F. ... , residente in ... ( ... ), alla via ... , ... , ed elettivamente domiciliato in ... , alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che lo rappresenta e difende.

-opponente-

FATTO

In data ... l'opponente presentava istanza al competente Ufficio di ... , con la quale formulava richiesta di rimborso di ritenute dirette per € ... , subite, a suo dire, in eccedenza rispetto al dovuto.

In seno a tale istanza, il ricorrente rappresentava che ... .

Rilavato che l'Agenzia delle Entrate esprimeva, con provvedimento del ... , notificato il ... , il proprio diniego rispetto alla presentata istanza, con ricorso del ... il Sig. ... . proponeva opposizione per i seguenti motivi: ... .

L'opponente, dunque, con il citato ricorso chiedeva:

a) disporre la condanna dell'Ufficio al rimborso delle ritenute dirette per € ... , oltre interessi come per legge;

b) condannare l'Ufficio al pagamento delle spese processuali.

Pertanto, con il presente atto, l'Agenzia delle Entrate, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, intende sottoporre all'attenzione dell'Ill.ma Corte Tributaria la totale infondatezza del proposto ricorso poiché ...

Tanto ritenuto,

CHIEDE

all'Ill.ma Corte Tributaria adita di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dal Sig. ... , alla stregua dei motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si depositano i seguenti documenti:

1. ... ;

2. ... ;

3. ... ;

4. ... .

(eventuale)

Istanza di partecipazione all’udienza attraverso collegamento da remoto

Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successivamente sostituto dall’articolo 135, comma 2, del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77, si formula

Istanza

per la partecipazione all’udienza di cui all’articolo 34 del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 a distanza, mediante collegamento audiovisivo da remoto.

«»

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il procedimento presso il seguente numero di fax ____________. e/o presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ____________.

Luogo e data, _____________

Firma Difensore _____________________

Commento

La ritenuta diretta è una forma di riscossione che viene impiegata nel campo delle imposte dirette nei casi in cui una Pubblica Amministrazione corrisponda ad un contribuente determinati compensi.

La somma pagata dalla Pubblica Amministrazione viene decurtata «a monte» di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto (ritenuta diretta a titolo d'acconto) o a titolo di imposta (ritenuta diretta a titolo definitivo).

Nel primo caso, la ritenuta operata non esaurisce il rapporto tributario, poiché il contribuente dovrà dichiarare il compenso percepito, liquidare le relative imposte e versarle al netto della ritenuta subita.

Nel secondo caso, invece, il prelievo operato - mediante il pagamento del contribuente da parte dell'Amministrazione al netto dell'intera imposta dovuta in relazione alla somma percepita - è definitivo.

A titolo esemplificativo, vengono riscosse con ritenuta diretta le imposte sui redditi di lavoro dipendente del personale delle Pubbliche Amministrazioni e le imposte sulle vincite e sui premi del lotto e delle lotterie nazionali.

La ritenuta diretta va tenuta distinta dalla «ordinaria» ritenuta alla fonte che si ricollega al fenomeno della «sostituzione» di cui all'art. 64 del d.P.R. n. 600/1973: nel primo caso, infatti, il sostituto d'imposta coincide con il soggetto creditore dell'imposta (lo Stato); mentre, nel secondo caso, il sostituto d'imposta non coincide con il soggetto creditore dell'imposta (lo Stato) sicché, una volta effettuata la ritenuta sulla somma versata al sostituito, egli è tenuto a versare la ritenuta stessa all'Erario.

La richiesta di rimborso, per l'ipotesi della riscossione mediante "ritenuta diretta", deve essere presentata dal contribuente entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ex art. 37 del d.P.R. n. 602/1973, rubricato "rimborso di ritenute dirette".

A seguito del deposito dell'istanza di rimborso possono verificarsi tre ipotesi:

1)la domanda è accolta;

2)la domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto);

3)l'ufficio non risponde (in questo caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l'istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l'interessato può ricorrere alla Corte tributaria).

L’Ufficio, per difendersi nel procedimento introdotto dal ricorso proposto dal contribuente, utilizza quale atto difensivo la memoria di costituzione, all’interno della quale potrà formulare, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successivamente sostituito dall’articolo 135, comma 2, del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77, istanza per la partecipazione all’udienza di cui all’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 a distanza, mediante collegamento audiovisivo da remoto.

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