Memoria di costituzione nel procedimento di impugnazione dell'atto di ingiunzione fiscale

Nicola Graziano

Inquadramento

Contro l'ingiunzione riguardante debiti di natura tributaria è possibile proporre opposizione dinanzi al giudice tributario. L'ente, per difendersi nel procedimento eventualmente introdotto dal ricorso del contribuente, utilizza quale atto la memoria di costituzione.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

 DI ....

Ricorso n. .... / ....

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER

Il Comune di ...., con sede in .... ( ....), alla via ...., C.F. ...., in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. ...., elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., presso lo studio dell'avv. ..... (C.F. ....), che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in allegato al presente atto,

-

opposto-

CONTRO

la società ...., con sede legale in ..... ( ....), alla via ...., P.IVA ...., in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. ...., nato a ..... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., elettivamente domiciliata in .... ( ....), alla via ...., presso lo studio dell'avv. .... (C.F. ....), che la rappresenta e difende.

-

- opponente -

FATTO

In data .... il Comune di .... notificava alla società .... un atto di ingiunzione fiscale per il pagamento dell'importo di € ...., di cui all'avviso di accertamento n. .... del .....

L'opposta proponeva ricorso avverso il predetto atto di ingiunzione fiscale per i seguenti motivi: ....

L'opponente, dunque, con il citato ricorso chiedeva:

l'annullamento dell'atto di ingiunzione fiscale;

la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.

Pertanto, con il presente atto, il Comune di ...., come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, intende sottoporre all'attenzione dell'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado la totale infondatezza del proposto ricorso poiché ....

Tanto ritenuto,

CHIEDE

all'Ill.ma Corte di giustizia tributaria adita di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dalla società ...., alla stregua dei motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si depositano i seguenti documenti:

1. ....;

2. ....;

3. ....;

4. ....

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il procedimento presso il seguente numero di fax .... e/o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ....

Luogo e data ....

Firma del difensore ....

PROCURA SECIALE

Il Comune di ...., con sede in .... ( ....), alla via ...., C.F. ...., in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. ...., delega a rappresentarlo e a difenderlo – nell'opposizione proposta dalla società .... avverso l'atto di ingiunzione fiscale n. .... del ...., in ogni fase e grado del relativo procedimento, l'avvocato ...., conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso il suo studio in .... ( ....), alla via ....

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo e data ....

Firma del mandante ....

Autentica della firma ....

Commento

L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Se il soggetto intimato non paga entro un certo termine, l'Ente può attivare le procedure esecutive e pignorare i beni del debitore.

Si tratta di un antichissimo istituto del nostro sistema di diritto, regolato addirittura da un regio decreto del 1910 (r.d. n. 639/1910). Esso è stato creato per consentire allo Stato e agli Enti Pubblici di riscuotere le proprie entrate con una procedura più veloce rispetto a quelle utilizzabili dai privati.

Nel corso dei decenni, tale istituto è stato abbandonato, in favore della riscossione mediante ruolo. Tuttavia, l'ingiunzione fiscale è risorta – con un'evoluzione legislativa che inizia alla fine degli anni novanta e culmina nel 2013 – come procedura utilizzabile dagli enti locali, in alternativa all'affidamento all'Agente per la riscossione, per la riscossione di entrate tributarie e patrimoniali locali.

Prima dell'ingiunzione di pagamento, deve essere inviato al debitore un avviso di accertamento, se si tratta di somme di natura tributaria, mentre ovviamente deve essere stato redatto un verbale nel caso si tratti di sanzione amministrativa.

Per le entrate meramente patrimoniali, come quelle derivanti per esempio da contratti con i privati, può essere sufficiente anche una fattura. Solo quando l'avviso di accertamento o il verbale sono diventati definitivi, si può procedere con l'ingiunzione.

Nell'ingiunzione deve essere indicata la somma richiesta, il termine per il pagamento, le conseguenze nel caso di inadempimento, i termini e l'autorità giudiziaria presso la quale ci si può opporre ed anche il titolo sul quale si fonda l'ingiunzione.La stessa, cioè, deve essere motivata, nel senso che deve essere reso noto al destinatario per quale motivo gli si chiede quella certa somma.

Quando l'ingiunzione riguarda debiti di natura tributaria, si applica lo Statuto del Contribuente, ed in particolare l'art. 7, a norma del quale deve essere indicato il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale si possono richiedere informazioni.

In linea generale, il r.d. n. 639/1910 dispone che il debitore debba versare quanto richiesto, o opporsi all'ingiunzione presso l'autorità giudiziaria, nel termine di 30 giorni. Nel caso, tuttavia, si tratti di debiti di natura tributaria, il termine è di 60 giorni e l'opposizione si propone dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, come si deduce dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.

È bene precisare che l'ingiunzione è impugnabile solo per vizi propri. Cioè, stante il fatto che essa è preceduta da un avviso di accertamento, se il termine per impugnare quest'ultimo è scaduto, non può certo aggirarsi tale scadenza impugnando la successiva ingiunzione. Pertanto, non potranno farsi valere vizi che dovevano essere eccepiti contro l'avviso di accertamento.

La Suprema Corte di Cassazione, in particolare, ha ricordato, in epoca recentissima, che l'ordinanza ingiunzione fiscale è espressione del potere di accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione ed ha natura giuridica di atto amministrativo che, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore, integra un atto liquidatorio e non un nuovo atto impositivo, in quanto si pone a valle dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce, con la conseguenza che, una volta che quest'ultimo sia divenuto definitivo, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito (Cass. V, n. 10896/2019).

Va da sé che tali vizi, però, possono farsi valere se l'ingiunzione è il primo atto regolarmente notificato, perché, per esempio, l'avviso di accertamento (per i crediti tributari) o il verbale (per le sanzioni amministrative) non erano stati regolarmente notificati. Precisamente, ove l'avviso di accertamento non sia stato emesso o non sia stato notificato, il ricorso avverso l'ingiunzione pone in discussione tutto il rapporto tributario (Cass. I, n. 3094/1995).

Se il debitore non versa quanto richiesto entro il termine indicato nell'ingiunzione né propone opposizione contro di essa, l'Ente può procedere con l'esecuzione forzata. L'ente, per difendersi nel procedimento eventualmente introdotto dal ricorso del contribuente, utilizza quale atto la memoria di costituzione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario