Memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992

Rosaria Giordano

Inquadramento

Nel processo tributario possono essere depositate memorie illustrative fino a dieci giorni “liberi” prima dell'udienza, per meglio formulare i motivi già dedotti nel ricorso introduttivo, senza che ciò finisca con il tradursi, tuttavia, nella proposizione di domande nuove, in ragione della natura impugnatoria del giudizio.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  DI ....

MEMORIE ILLUSTRATIVE

Ricorso iscritto al n. .... del Registro Generale Ricorsi, pendente presso la sezione n. ....

Il Comune di .... rappresentato e difeso dal Rag./Dott./Avv. .... nato a .... il .... C.F. .... iscritto all'Albo .... con Studio in .... via/P.zza .... recapito telefonico .... fax .... email .... P.E.C. ....

PREMESSO CHE

che, in data .... ha depositato presso la segreteria di Codesta Corte controdeduzioni al ricorso, con n. .... del Registro Generale Ricorsi (RGR), assegnato alla sezione n. ...., contro avviso .... 1 n. ...., emesso dall'Ufficio .... e notificato il ...., in materia .... per l'anno ...., propone ad illustrazione dei motivi già esposti nelle controdeduzioni, le seguenti

MEMORIE

....

....

Per i suesposti motivi

INSISTE

affinché Codesta Corte accolga le domande proposte nelle controdeduzioni.

In allegato: copia per il contribuente delle presenti memorie illustrative.

Con ossequio.

Luogo e data ....

Firma ....

[1] [1]Indicare l'atto impugnato.

Commento

Il contribuente può presentare documenti fino a venti giorni “liberi” prima dell'udienza (termine perentorio) e memorie illustrative fino a dieci giorni “liberi” prima (termine perentorio), per meglio spiegare e sviluppare i motivi già dedotti nel ricorso introduttivo, ma senza la possibilità di inserire motivazioni “nuove”. In caso di trattazione in camera di consiglio sono ammesse repliche scritte fino a cinque giorni “liberi” prima.

Il suddetto divieto d'integrazione (ex multis Cass. sez. trib., n. 19616/2018; Cass., sez. trib., n. 22662/2014; Cass., sez. trib., n. 8340/2012) incontra un limite nella possibilità di presentare motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992, nel caso di deposito di documenti (anteriormente non conosciuti, né conoscibili con la normale diligenza) ad opera delle altre parti o per ordine della Corte di giustizia tributaria. L'integrazione va proposta mediante notifica di apposito atto, recante – per quanto possibile – lo stesso contenuto del ricorso, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia del deposito dei nuovi documenti.

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