Istanza di separazione di procedimenti riuniti

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, stabilisce che la decisione definitiva sulla riunione dei procedimenti connessi sia affidata al collegio giudicante, prevedendo, in particolare, che se lo stesso rileva, anche su istanza di parte, che la riunione dei processi connessi ritarda o aggrava la decisione, dispone, questa volta con ordinanza motivata, la separazione degli stessi.

Formula

PRESIDENTE DELLA SEZIONE .... DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

ISTANZA DI SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI RIUNITI

CONTROVERSIA ISCRITTA A R.G. N. ....

Nell'interesse e per conto del proprio assistito, Sig. .... elettivamente domiciliato in .... il sottoscritto ha proposto ricorso avverso l'atto ..... Il ricorso è stato notificato il .... e il ricorrente si è costituito ritualmente in giudizio depositando la copia notificata e il proprio fascicolo in data .....

– Sempre nell'interesse e per conto del medesimo assistito, il sottoscritto ha proposto ricorso avverso l'atto .... il ricorso è stato notificato il .... e il ricorrente si è costituito ritualmente in giudizio depositando la copia notificata e il proprio fascicolo in data .....

– Successivamente su istanza della parte resistente i due ricorsi sono stati riuniti per connessione dall'Ill.mo Presidente della Sezione adita;

– Peraltro, la riunione dei due ricorsi, non necessaria non avendo gli stessi il medesimo oggetto, rischia di rallentare significativamente la decisione sugli stessi, poiché

CHIEDE che

a norma dell'art. 29, comma 3 d.lgs. n. 546/1992, venga disposta la separazione dei ricorsi riuniti ai fini di una più sollecita trattazione degli stessi.

[ ....]

[ ....]

Luogo e data ....

Firma Difensore ....

Commento

L'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, stabilisce che la decisione definitiva sulla riunione dei procedimenti connessi sia affidata al Collegio giudicante, prevedendo, in particolare, che se lo stesso rileva, anche su istanza di parte, che la riunione dei processi connessi ritarda o aggrava la decisione, dispone, questa volta con ordinanza motivata, la separazione degli stessi.

La separazione può naturalmente riguardare, non avendo altrimenti senso, solo i procedimenti riuniti per connessione e non anche quelli aventi il medesimo oggetto, né quelli che, ex art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, devono essere decisi in maniera unitaria.

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