Istanza di riunione di procedimenti pendenti dinanzi a diverse sezioniInquadramentoL'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 prevede che, se i procedimenti connessi pendono dinanzi a Sezioni diverse della medesima Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, il presidente di questa, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, indica con decreto la sezione dinanzi alla quale gli stessi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere, in concreto, sulla riunione dei medesimi. FormulaPRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... ISTANZA DI RIUNIONE DI PROCEDIMENTI CONNESSI CONTROVERSIA ISCRITTA A R.G. N. .... E CONTROVERSIA ISCRITTA A R.G. N. .... Nell'interesse e per conto del proprio assistito, Sig. .... elettivamente domiciliato in .... il sottoscritto ha proposto ricorso avverso l'atto ..... Il ricorso è stato notificato il .... e il ricorrente si è costituito ritualmente in giudizio depositando la copia notificata e il proprio fascicolo in data ..... – Sempre nell'interesse e per conto del medesimo assistito, il sottoscritto ha proposto ricorso avverso l'atto .... il ricorso è stato notificato il .... e il ricorrente si è costituito ritualmente in giudizio depositando la copia notificata e il proprio fascicolo in data ..... – Successivamente il sottoscritto ha appreso che presso la medesima Corte pende ricorso proposto dal Sig. ..... Considerato che i due ricorsi sono connessi in quanto: – riguardano anni diversi di reddito della medesima persona coinvolgendo questioni di fatto e di diritto comuni; – coinvolgono il medesimo atto impositivo; – .... CHIEDE a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 546/1992, che sia disposta la riunione dei citati processi. [ ....] [ ....] Luogo e data .... Firma Difensore .... CommentoL'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 prevede che se i procedimenti connessi pendono dinanzi a Sezioni diverse della medesima Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, il presidente di questa, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, indica con decreto la sezione dinanzi alla quale gli stessi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere, in concreto, sulla riunione dei medesimi. La riunione è possibile per i ricorsi aventi il medesimo oggetto (frequenti sono le ipotesi, regolate dall'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, nelle quali ciò comporta anche un litisconsorzio necessario) ovvero connessi sul piano oggettivo o soggettivo. |