Atto di disconoscimento di scrittura privata

Mauro Di Marzio
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

L’art. 7 d.lgs. 546/1992 conferisce alle corti di giustizia di primo e di secondo grado il potere di esercitare, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, ogni facoltà di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti attribuiti agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta. A loro volta, le parti hanno l’onere di depositare con il primo atto difensivo, oltre a quanto occorre per formalizzare la costituzione in giudizio (art. 22 per il ricorrente; art. 23 per il resistente) i documenti sui quali si fondano le rispettive tesi e pretese; successivamente è consentita l’integrazione dei motivi e della documentazione (art. 24). L’ordinamento processuale tributario non detta le norme riguardanti l’efficacia probatoria dei documenti di parte e le facoltà di contestarne l’attendibilità che, per contro, sono contenute nel codice civile (per gli effetti sostanziali) e nel codice di procedura civile (ai fini istruttori). Sotto questo secondo profilo il difetto di disciplina specifica va colmato in applicazione dell’art. 2, secondo comma, del d.lgs. citato, per il quale i giudici tributari applicano le norme del decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile consente alle parti di esercitare un ampio contraddittorio in ordine alla produzione dei documenti in giudizio, comprensivo del disconoscimento della documentazione non genuina, della proposizione della querela di falso e della richiesta di verificazione della scrittura disconosciuta.

Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dal d.lgs. n. 546/1992, alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto del disconoscimento della scrittura privata con ricorso al quale la parte contro cui è prodotto una documento recante la sua sottoscrizione può impugnarne l’autenticità della firma e, quindi la provenienza dal presunto firmatario. La normativa processuale di riferimento è contenuta negli artt. 214 e segg. c.p.c.: colui contro il quale la scrittura privata è prodotta, se intende evitare che essa faccia prova nei suoi confronti (art. 25) deve disconoscerla e, al riguardo, deve negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO/SECONDO GRADO DI ....

ATTO DI DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA

Nella causa n. .... / .... R.G.

PROMOSSA DA:

.... con l'Avv. ....

CONTRO

.... con l'Avv. ....

All'udienza 1 del ...., ad ore .... è comparso l'Avv. .... 2 , difensore di ....

Sono altresì presenti ....

A questo punto l'Avv. .... in rappresentanza del proprio assistito dichiara di disconoscere formalmente il doc. 3 .... prodotto dalla controparte, negando in particolare che la scrittura e la sottoscrizione siano quelle del proprio assistito.

L'Avv. ...., difensore di ...., chiede a questo punto rinvio per conferire con il proprio cliente, al fine di valutare se proporre istanza di verificazione.

La Corte, dato atto, rinvia per la prosecuzione all'udienza del .... ad ore ....

Il presidente

[1] Viene qui contemplata l'ipotesi del disconoscimento effettuato in udienza. È però possibile che, prodotto il documento unitamente all'atto introduttivo del giudizio, il disconoscimento debba essere contenuto nella comparsa di costituzione.

[2] Si fa qui l'ipotesi più comune che la parte sia difesa da un avvocato. È d'obbligo rammentare che le parti diverse dall'amministrazione nei cui confronti è proposto ricorso devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato che, però, non necessariamente dev'essere un avvocato. In tal senso dispone l'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario, il quale individua i soggetti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica; inoltre ingegneri, architetti, geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per alcune materie; nonché ulteriori soggetti, che è superfluo qui menzionare). Ai detti difensori deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato. Le controversie di valore inferiore a € 2.582,28, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 d.P.R. n. 787/1980, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per esercitare la difesa possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori. Tra i soggetti esentati dalla difesa tecnica non è compreso il concessionario del servizio di riscossione tributi, non rientrando quest'ultimo tra i soggetti che, ai sensi del comma primo dell'art. 12 citato e dei principi generali desumibili dall'art. 82 c.p.c., hanno titolo a stare in giudizio senza l'ausilio di un difensore abilitato, e non essendo tali disposizioni suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto poste in deroga all'obbligo generale della difesa tecnica (Cass., n. 21459/2009). Né le regole che precedono si applicano al ricorso per cassazione contro le decisioni delle Corti di giustizia tributaria, per il quale occorre il patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale (Cass., sez. trib., n. 8918/2003; Cass. trib., n. 8024/2011).

[3] Occorre individuare con esattezza il documento che si intende disconoscere, e manifestare in modo inequivoco la volontà di effettuare il disconoscimento, ossia di negare formalmente la riferibilità a sé della sottoscrizione.

Commento

Disconoscimento: Cass. sez. trib., n. 935/2004: In tema di prova documentale, il disconoscimento di un documento, ai sensi dell'art. 2719 (o dell'art. 2712) cod. civ., che provenga dalla stessa parte, o dal suo dante causa, o da terzi o dalla stessa controparte nel giudizio, deve essere specifico, ossia riferito ad una copia di esso concretamente individuata, e successivo, effettuato, di regola, dopo la produzione in giudizio della copia documentale.(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto generico e preventivo il disconoscimento effettuato dall'Amministrazione finanziaria, in una controversia avente ad oggetto il rimborso di tributi indebitamente versati, in quanto privo di alcun riferimento a documenti determinati e individuati nel loro contenuto e nei loro dati identificativi e anticipato rispetto alla loro produzione in giudizio in fotocopia).

Nel processo tributario: Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto del disconoscimento delle scritture (Cass. sez. trib., n. 2483/2006: fattispecie relativa al disconoscimento delle sottoscrizioni di fatture da parte di un contribuente, che assumeva di non averle emesse). Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, ove non sia raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l'ha disconosciuta, il documento è inutilizzabile ai fini della decisione anche quale fonte di indizi, potendo, peraltro, la parte interessata dare prova del suo contenuto con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass. sez. trib. ord. n. 2397/2022). Cass. sez. trib. ord. n. 13333/2019. Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma - la cui tempestività deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l'atto impositivo fondato sulla scrittura privata - il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l'esperibilità della procedura di verificazione, attivando, in caso positivo, i poteri istruttori nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto tardivo il disconoscimento della firma per girata apposta su un assegno effettuato solo in sede di udienza di trattazione). Conforme Cass. sez. trib. n. 7355/2011. Nel giudizio tributario, la parte che abbia prodotto una scrittura privata, la cui sottoscrizione sia stata tempestivamente disconosciuta da colui che ne appare l'autore, contro il quale è prodotta, non può avvalersene, come prova della propria pretesa, in mancanza di verificazione a norma dell'art. 216 cod. proc. civ., ammissibile anche nel processo tributario, previa sospensione di questo ai sensi degli artt. 1, comma secondo, e 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. sez. trib., n. 6184/2006). Legittimato al disconoscimento è colui al quale il documento è attribuito, ossia chi si assume esserne autore, contro cui la produzione è effettuata. Non trova applicazione il disconoscimento, viceversa, nei confronti delle scritture provenienti da terzi, che sono prive di efficacia probatoria piena e possono essere oggetto di contestazione delle parti in causa e di libero apprezzamento del giudice.

È importante sottolineare che il disconoscimento del documento può essere effettuato direttamente dal difensore (a differenza, ad esempio, della querela di falso), senza che occorra un apposito mandato. La giurisprudenza ribadisce stabilmente che per i fini del riconoscimento non occorrono formule sacramentali. Deve essere però chiara la volontà di negare la scrittura o la sottoscrizione.

Bisogna tener presente, in materia, che la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c., mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia, e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto. La scrittura privata deriva infatti la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale essa è prodotta; quest'ultimo, pertanto, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti il documento, deve operarne il disconoscimento, che pone a carico della controparte l'onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene invece effettivamente dal suo autore apparente (Cass. sez. trib., n. 1572/2007, che ha accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria, la quale, a fronte del disconoscimento, da parte del contribuente, della sottoscrizione di un contratto di affitto, aveva affermato che sarebbe stato necessario proporre querela di falso, anziché porre a carico dell'Ufficio l'onere di chiedere la verificazione).

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