Istanza di verificazione di scrittura privata

Mauro Di Marzio
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

L’art. 7 d.lgs. 546/1992 conferisce alle corti di giustizia di primo e di secondo grado il potere di esercitare, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, ogni facoltà di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti attribuiti agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta. A loro volta, le parti hanno l’onere di depositare con il primo atto difensivo, oltre a quanto occorre per formalizzare la costituzione in giudizio (art. 22 per il ricorrente; art. 23 per il resistente) i documenti sui quali si fondano le rispettive tesi e pretese; successivamente è consentita l’integrazione dei motivi e della documentazione (art. 24). L’ordinamento processuale tributario non detta le norme riguardanti l’efficacia probatoria dei documenti di parte e le facoltà di contestarne l’attendibilità che, per contro, sono contenute nel codice civile (per gli effetti sostanziali) e nel codice di procedura civile (ai fini istruttori). Sotto questo secondo profilo il difetto di disciplina specifica va colmato in applicazione dell’art. 2, secondo comma, del d.lgs. citato, per il quale i giudici tributari applicano le norme del decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile consente alle parti di esercitare un ampio contraddittorio in ordine alla produzione dei documenti in giudizio, comprensivo del disconoscimento della documentazione non genuina, della proposizione della querela di falso e della richiesta di verificazione della scrittura disconosciuta.

Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dal d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione l'istituto di cui all' art. 214 c.p.c. e ss., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma - la cui tempestività, in forza della struttura del giudizio tributario, deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l'atto impositivo fondato sulla scrittura privata - il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l'esperibilità della procedura di verificazione (Cass. sez. trib., n. 7689/2020).

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA .... DI ....

Nella causa n. .... / .... R.G.

PROMOSSA DA:

.... con l'Avv. ....

CONTRO

.... con l'Avv. ....

All'udienza del ...., ad ore .... è comparso l'Avv ...... 1 , difensore di ....

Sono altresì presenti ....

L'Avv ..... prende atto che la controparte ha dichiarato di disconoscere la scrittura privata ...., e a propria volta chiede che si proceda alla verificazione della scrittura della quale dichiara di volersi avvalere.

A tal fine, allega le seguenti scritture di comparazione 2 : ....

Chiede che venga ammessa c.t.u. grafologica volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata disconosciuta.

....

La Corte, dato atto, ....

Il Presidente

[1] Si fa qui l'ipotesi più comune che la parte sia difesa da un avvocato. È d'obbligo rammentare che le parti diverse dall'amministrazione nei cui confronti è proposto ricorso devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato che, però, non necessariamente dev'essere un avvocato. In tal senso dispone l'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, il quale individua i soggetti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica; inoltre ingegneri, architetti, geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per alcune materie; nonché ulteriori soggetti, che è superfluo qui menzionare). Ai detti difensori deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato. Le controversie di valore inferiore a € 2.582,28, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per esercitare la difesa possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori. Tra i soggetti esentati dalla difesa tecnica non è compreso il concessionario del servizio di riscossione tributi, non rientrando quest'ultimo tra i soggetti che, ai sensi del comma primo dell'art. 12 citato e dei principi generali desumibili dall'art. 82 c.p.c., hanno titolo a stare in giudizio senza l'ausilio di un difensore abilitato, e non essendo tali disposizioni suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto poste in deroga all'obbligo generale della difesa tecnica (Cass. n. 21459/2009). Né le regole che precedono si applicano al ricorso per cassazione contro le decisioni delle commissioni tributarie, per il quale occorre il patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale (Cass. sez. trib., n. 8918/2003; Cass. trib., n. 8024/2011).

[2] Si presuppone che il documento disconosciuto sia già stato prodotto in originale.

Commento

In presenza del disconoscimento della firma – la cui tempestività deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l'atto impositivo fondato sulla scrittura privata – il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l'esperibilità della procedura di verificazione, attivando, in caso positivo, i poteri istruttori nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario (Cass. sez. trib., n. 13333/2019, che in applicazione del principio, ha ritenuto tardivo il disconoscimento della firma per girata apposta su un assegno effettuato solo in sede di udienza di trattazione).

Legittimato al disconoscimento è colui al quale il documento è attribuito, ossia chi si assume esserne autore, contro cui la produzione è effettuata. Non trova applicazione il disconoscimento, viceversa, nei confronti delle scritture provenienti da terzi, che sono prive di efficacia probatoria piena e possono essere oggetto di contestazione delle parti in causa e di libero apprezzamento del giudice.

È importante sottolineare che il disconoscimento del documento può essere effettuato direttamente dal difensore (a differenza, ad esempio, della querela di falso), senza che occorra un apposito mandato. La giurisprudenza ribadisce stabilmente che per i fini del riconoscimento non occorrono formule sacramentali. Deve essere però chiara la volontà di negare la scrittura o la sottoscrizione.

Nel processo tributario: Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto del disconoscimento delle scritture (Cass. sez. trib., n. 2483/2006: fattispecie relativa al disconoscimento delle sottoscrizioni di fatture da parte di un contribuente, che assumeva di non averle emesse). Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, ove non sia raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l'ha disconosciuta, il documento è inutilizzabile ai fini della decisione anche quale fonte di indizi, potendo, peraltro, la parte interessata dare prova del suo contenuto con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass. sez. trib. ord. n. 2397/2022). Cass. sez. trib. ord. n. 13333/2019. Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma - la cui tempestività deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l'atto impositivo fondato sulla scrittura privata - il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, ed a tale accertamento procede ove ricorrano le condizioni per l'esperibilità della procedura di verificazione, attivando, in caso positivo, i poteri istruttori nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto tardivo il disconoscimento della firma per girata apposta su un assegno effettuato solo in sede di udienza di trattazione). Conforme Cass. sez. trib. n. 7355/2011. Nel giudizio tributario, la parte che abbia prodotto una scrittura privata, la cui sottoscrizione sia stata tempestivamente disconosciuta da colui che ne appare l'autore, contro il quale è prodotta, non può avvalersene, come prova della propria pretesa, in mancanza di verificazione a norma dell'art. 216 cod. proc. civ., ammissibile anche nel processo tributario, previa sospensione di questo ai sensi degli artt. 1, comma secondo, e 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. sez. trib., n. 6184/2006). Nel giudizio tributario la parte che abbia prodotto una scrittura privata, la cui sottoscrizione sia stata tempestivamente disconosciuta da colui che ne appare l'autore, contro il quale è prodotta, non può avvalersene, come prova della propria pretesa, in mancanza di verificazione a norma dell'art. 216 c.p.c., ammissibile anche nel processo tributario, previa sospensione di questo ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 39 d.lgs. n. 546/1992. La Cass. sez. trib., n. 6184/2006, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale – a fronte del disconoscimento da parte del contribuente della sottoscrizione apposta in calce alla domanda di condono fiscale sulla cui base era stata emessa la cartella di pagamento impugnata – aveva ritenuto che detto disconoscimento non fosse sufficiente a rendere inefficace la richiesta di condono, essendo altresì necessaria, a tale scopo, la prova che la presentazione di questa fosse avvenuta contro la volontà dell'apparente firmatario o a sua insaputa. La S.C. ha peraltro precisato che il principio in massima non esclude che la pretesa fiscale possa essere altrimenti provata, anche in base ad indizi e presunzioni, la cui valenza rimane affidata all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Bisogna tener presente, in materia, che la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c., mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia, e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto. La scrittura privata deriva infatti la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale essa è prodotta; quest'ultimo, pertanto, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti il documento, deve operarne il disconoscimento, che pone a carico della controparte l'onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene invece effettivamente dal suo autore apparente (Cass. sez. trib., n. 1572/2007, che ha accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria, la quale, a fronte del disconoscimento, da parte del contribuente, della sottoscrizione di un contratto di affitto, aveva affermato che sarebbe stato necessario proporre querela di falso, anziché porre a carico dell'Ufficio l'onere di chiedere la verificazione).

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