Notificazione da parte del procuratore di evento interruttivo riguardante la parte

Mauro Di Marzio

Inquadramento

Stabilisce l' art. 40 d.lgs. n. 546/19921 che il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verificano taluni eventi raggruppati a seconda che riguardino la parte personalmente oppure il suo difensore: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati.

L'interruzione si verifica in alcuni casi automaticamente, in altri casi a seguito della dichiarazione o comunicazione che la parte interessata ne faccia. In particolare si ha l'interruzione al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi in cui l'evento interruttivo riguardi il difensore. In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce. La norma non richiede dunque espressamente la notificazione, bensì una semplice comunicazione, della cui effettuazione occorre tuttavia precostituirsi la prova, per il che potranno impiegarsi non solo le notificazioni «tradizionali», oppure quelle a mezzo P.E.C., ma anche comunicazioni a mezzo del servizio postale.

Se l'evento interruttivo si verifica dopo la scadenza del termine per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

Se uno degli eventi interruttivi riguardanti la parte personalmente si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione feriale.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI ...

Nella causa n. ... / ... R.G. promossa da:

... con l'Avv. ...

CONTRO

... con l'Avv. ...

Il sottoscritto Avv. 1 ... , nella qualità di difensore di ... comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 d.lgs. n. 546/1992, che il proprio cliente è deceduto 2 in data ... 3 , riservando di produrre in giudizio la presente comunicazione con richiesta di dichiararsi interrotto il processo.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

[1] 1. Si fa qui l'ipotesi più comune che la parte sia difesa da un avvocato. È d'obbligo rammentare che le parti diverse dall'amministrazione nei cui confronti è proposto ricorso devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato che, però, non necessariamente dev'essere un avvocato. In tal senso dispone l'art. 12 del d.lgs. n. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario, il quale individua i soggetti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica; inoltre ingegneri, architetti, geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per alcune materie; nonché ulteriori soggetti, che è superfluo qui menzionare). Ai detti difensori deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato. Le controversie di valore inferiore a € 2.582,28, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 d.P.R. n. 787/1980, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per esercitare la difesa possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori. Tra i soggetti esentati dalla difesa tecnica non è compreso il concessionario del servizio di riscossione tributi, non rientrando quest'ultimo tra i soggetti che, ai sensi del comma primo dell'art. 12 citato e dei principi generali desumibili dall'art. 82 c.p.c., hanno titolo a stare in giudizio senza l'ausilio di un difensore abilitato, e non essendo tali disposizioni suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto poste in deroga all'obbligo generale della difesa tecnica (Cass. n. 21459/2009). Né le regole che precedono si applicano al ricorso per cassazione contro le decisioni delle commissioni tributarie, per il quale occorre il patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale (Cass., sez. Trib., n. 8918/2003).

[2] 2. Indicare, in alternativa, il diverso evento interruttivo eventualmente verificatosi.

[3] 3. Non occorre allegare il certificato di morte, essendo sufficiente la comunicazione.

Commento

Nel processo tributario l'istituto della interruzione del processo è regolato sulla falsariga del codice di rito, con conseguente applicabilità del principio, formatosi sulla disciplina corrispondente del processo civile ordinario, secondo cui le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che difetta d'interesse l'altra parte (nella specie l'amministrazione finanziaria) a dolersi dell'irrituale continuazione del processo (Cass. sez. trib., n. 14644/2007, concernente dichiarazione di fallimento).

La dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della controparte, essendo a tal fine indifferente che l'interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro (Cass. III, n. 20809/2018).

Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo (nella specie cancellazione di una società dal registro delle imprese), atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore; ne consegue che la relativa la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. è manifestamente infondata (Cass. III, n. 10048/2018).

Nel processo tributario, l'evento con valenza interruttiva che si sia verificato dopo la notifica dell'atto di appello ma prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio, determina l'automatica interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c., norma applicabile nel processo tributario in virtù del richiamo generale operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (Cass., sez. trib., n. 22944/2018).

Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo, deve trattenere la causa e decidere nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi d'impugnazione, non rientrando tale nullità tra i casi nei quali il giudice d'appello può rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 c.p.c.) e non potendo, pertanto, l'impugnante limitarsi in tali casi a far valere, a motivo del gravame, il solo vizio procedurale. Ne consegue che l'impugnazione con la quale venga dedotta la nullità della sentenza di primo grado deve essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'impugnazione, anche se, subordinatamente al rigetto del motivo di rito, vengano prospettate censure riguardanti il merito e, in caso di proposizione di ricorso per cassazione, la pronuncia deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non poteva essere proseguito (Cass., sez. trib., n. 8159/2011).

In caso di fallimento del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento e all'instaurazione del relativo giudizio d'impugnazione, qualora il processo non sia stato interrotto e il curatore non si sia in esso costituito, la sentenza che lo conclude non è opponibile alla procedura, per cui è illegittima la cartella esattoriale su di essa fondata e notificata al fallimento, su cui incombe, peraltro, l'onere di impugnarla dinanzi al giudice tributario al fine di evitarne la definitività (Cass. VI, n. 22809/2014).

Nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione dello stesso non determina la cessazione del contendere, bensì l'estinzione per inattività delle parti, che può essere dichiarata anche d'ufficio ai sensi dell' art. 45, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 (Cass., sez. trib., n. 29569/2018).

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