Istanza di estinzione del giudizio ex art. 6 l. n. 119 del 2018

Mauro Di Marzio

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018, le controversie tributarie con l'Agenzia delle entrate, su atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo ridotto, analiticamente determinato dalla disposizione richiamata.

La domanda per ottenere l'agevolazione può essere presentata da chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018) e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) deve essere presentata una distinta domanda di definizione, e deve essere effettuato un distinto versamento. Ciò determina la sospensione del processo. Il comma 13 della disposizione stabilisce quindi che: «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate».

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI ...

ISTANZA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

Nella causa n. ... / ... R.G. promossa da:

... con l'Avv. ...

CONTRO

... con l'Avv. ...

PREMESSO

-) in data ... è stato notificato a ... l'atto impositivo costituito da ... ;

-) il contribuente ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di ... il predetto atto 1 ;

-) il ricorrente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018;

-) entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha depositato istanza di trattazione;

-) ricorre pertanto la causa di estinzione di cui al comma 13 del citato art. 6.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto Avv. ... , nella qualità di difensore di ... , propone

ISTANZA

di dichiarazione dell'estinzione del processo.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

[1] 1. È bene precisare lo svolgimento avuto dal processo, che può pendere in primo grado, appello, cassazione o rinvio.

Commento

La norma in questione discorre di presentazione dell'istanza «dalla parte interessata», che non necessariamente è il contribuente, il quale ben può avere interesse all'estinzione: ciò ad esempio nel caso in cui la sospensione prevista dal comma 10 della stessa norma abbia riguardato un giudizio d'appello introdotto dall'Amministrazione contro sentenza che abbia visto il contribuente totalmente vittorioso. Occorre dunque che il ricorrente effettui un'attenta ponderazione in ordine agli effetti dell'estinzione del giudizio, a seconda dello svolgimento che esso abbia avuto.

In sintesi: l'estinzione del processo di primo grado determina l'inoppugnabilità dell'atto impugnato; analoga situazione si determina in caso di mancata riassunzione o d'intervenuta estinzione del giudizio di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio.

La sospensione di cui all'art. 6 d.l. n 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, può operare solo con riferimento alle controversie che abbiano ad oggetto atti impositivi, restandone, quindi, esclusa la controversia che abbia ha ad oggetto una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di somme risultanti da una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado  (Cass., VI., n. 20071/2019).

La S.C., in applicazione della disciplina sulla cd. «pace fiscale», ha rigettato l'istanza di sospensione del processo (fino al 10 giugno 2019), formulata dal contribuente ai sensi dell' art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018 — secondo cui possono essere definite «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi», pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione — in fattispecie relativa ad impugnazione, per vizi propri, di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. n.600/1973 , posto che, non avendo tale cartella natura di atto impositivo, la controversia non rientra tra quelle passibili di definizione agevolata (Cass., sez. trib., n. 7099/2019).

Da ultimo si è per un verso affermato che, in tema di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, conv., con modif., in l. n. 136/2019 (cd. "pace fiscale"), per ottenere l'effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati dalla sentenza Corte cost. n. 28/2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, sia in quanto la legge fa espresso riferimento al momento del suo deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto e registrazione nel sistema informatico (Cass. sez. trib., n. 28493/2019), e, per altro verso, che, in tema di definizione agevolata delle controversie, la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 218/1997, è applicabile solo ove l'istanza di accertamento con adesione sia presentata nei confronti di un atto accertativo e non anche a seguito di liquidazione ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, non essendo questa fondata su una ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione, ma su un mero controllo formale effettuato con procedure automatizzate (Cass. sez. trib., n. 18397/2020).

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