Reclamo al collegio contro il provvedimento di estinzione del processo per rinuncia o inattività e cessazione della materia del contendereInquadramentoGli artt. 45, comma 4, e 46, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, stabiliscono rispettivamente che l'estinzione per inattività delle parti e la cessazione della materia del contendere sono dichiarate con decreto del presidente o con sentenza della Corte, e che avverso il decreto del presidente (ma ovviamente non contro la sentenza della Corte) è ammesso reclamo a sensi dell'art. 28, secondo il quale contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite (nelle forme degli artt. 137 ss. c.p.c. ovvero a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo consegna dell'atto all'impiegato addetto dell'ufficio del Ministero delle finanze oppure dell'ente locale) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito nelle forme previste. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie. Scaduti i termini, la Corte decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio. La Corte decide nel caso in questione con ordinanza. L'art. 44, dettato per la rinuncia al ricorso, rinvia nel suo ultimo comma all'ultimo comma dell'art. 45, e dunque, prevede anche in tale ipotesi il reclamo contro il decreto presidenziale. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ....DI .... RECLAMO AL COLLEGIO Nella causa n. .... / .... R.G. PROMOSSA DA: .... con l'Avv. .... CONTRO .... con l'Avv. .... l'Avv. 1 ...., difensore di .... ESPONE -) pende tra le parti in epigrafe indicate il giudizio avente ad oggetto .... 2 ; -) il presidente della sezione, con decreto del ...., ha dichiarato l'estinzione del processo/la cessazione della materia del contendere per .... 3 ; -) la decisione adottata non può essere condivisa, poiché .... 4 ; tutto ciò premesso, propone reclamo ai sensi dell'art. 44,45,46 d.lgs. n. 546/1992 avverso il decreto di estinzione del processo/cessazione della materia del contendere indicato in espositiva. Luogo e data .... Firma Avv. .... [1] [1]Si fa qui l'ipotesi più comune che la parte sia difesa da un avvocato. È d'obbligo rammentare che le parti diverse dall'amministrazione nei cui confronti è proposto ricorso devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato che, però, non necessariamente dev'essere un avvocato. In tal senso dispone l'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario, il quale individua i soggetti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica; inoltre ingegneri, architetti, geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per alcune materie; nonché ulteriori soggetti, che è superfluo qui menzionare). Ai detti difensori deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato. Le controversie di valore inferiore a € 2.582,28, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 d.P.R. n. 787/1980, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per esercitare la difesa possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori. Tra i soggetti esentati dalla difesa tecnica non è compreso il concessionario del servizio di riscossione tributi, non rientrando quest'ultimo tra i soggetti che, ai sensi del comma primo dell'art. 12 citato e dei principi generali desumibili dall'art. 82 c.p.c., hanno titolo a stare in giudizio senza l'ausilio di un difensore abilitato, e non essendo tali disposizioni suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto poste in deroga all'obbligo generale della difesa tecnica (Cass. n. 21459/2009). Né le regole che precedono si applicano al ricorso per cassazione contro le decisioni delle Corte di Giustizia di Primo Grado e di Secondo Grado, per il quale occorre il patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale (Cass., sez. trib., n. 8918/2003). [2] [2]Indicare sinteticamente i termini del giudizio [3] [3]Specificare quale delle ipotesi è stata applicata e quali ragioni sono state addotte a fondamento della estinzione. [4] [4]Esporre sinteticamente le ragioni poste a fondamento del reclamo. CommentoGli artt. 44,45 e 46 d.lgs. n. 546/1992, dettano una disciplina analoga a quella prevista in caso di sospensione e interruzione del processo: il provvedimento è alternativamente adottato, a seconda della fase, dal presidente ovvero dalla Corte, ed il provvedimento presidenziale, che ha forma di decreto è suscettibile di reclamo dinanzi alla Corte, che decide con ordinanza, la quale, in tal caso, non è impugnabile ed è invece revocabile e modificabile da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciata (Cass. II, n. 4378/1982). Il decreto deve essere comunicato da parte della segreteria alle parti costituite, ed il reclamo può essere proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Il reclamo va notificato alle altre parti costituite e quindi depositato. Possono essere depositate memorie. |