Memoria di costituzione in giudizio dell'appellato (generica)

Mauro Di Marzio
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Stabilisce l'art. 52 d.lgs. n. 546/1992 che la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.

Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado chiede alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

Dispone l’art. 54 del d.lgs. 546/1992 che le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nel giudizio nei modi e nei termini di cui all’art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni; nello stesso modo può essere proposto l’appello incidentale.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI ....

CONTRODEDUZIONI DELL'APPELLATO

.... nato a .... il .... residente in .... via .... C.F. .... rappresentato e difeso come da procura in calce del presente atto 1 , da .... e domiciliato nel suo studio in via ....

PREMESSO CHE

-) con ricorso del .... il ricorrente .... ha agito in giudizio nei confronti di .... dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di .... per ivi sentir accogliere le conclusioni che si riportano: ....;

-) a fondamento del ricorso il ricorrente ha esposto quanto segue ....;

-) la controparte si è costituita per resistere, spiegando le conclusioni seguenti: ....;

-) con sentenza del ...., n. ...., resa tra le parti, comunicata in data ...., la Corte di giustizia tributaria adita ha così deciso ....;

-) con ricorso notificato il .... e depositato il ...., il soccombente ha proposto appello con cui ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi ....;

-) con il presente atto, redatto ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, l'appellato svolge le seguenti

CONTRODEDUZIONI

-) ....;

-) ....;

-) ....

P.Q.M.

voglia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado adita, confermare la sentenza appellata.

Luogo e data ....

Avv. ....

[1] Può darsi che la procura sia a margine, o che sia stata rilasciata in precedenza o con atto separato.

Commento

Il giudizio di appello viene instaurato e si svolge, in generale, sulla falsariga di quello di primo grado, sia per quanto attiene alla notifica dell'atto introduttivo, che ha forma di ricorso, sia per ciò che riguarda la costituzione in giudizio. La sequenza processuale può essere così riassunta: notifica alla controparte dell'atto d'appello; costituzione in giudizio dell'appellante entro 30 giorni dalla notifica dell'appello; costituzione in giudizio dell'appellato entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'appello; eventuale proposizione dell'appello incidentale; deposito di documenti e di memorie illustrative; trattazione della causa.

L’art. 54 del d.lgs. 546/1992 dispone che la costituzione delle parti diverse dall’appellante osservi le forme e i termini indicati dall’art. 23. Questa disposizione detta le regole per la costituzione nel giudizio di primo grado della parte resistente, da valere anche per la costituzione nella causa di appello. La parte deposita presso la segreteria della corte il proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione. Nelle controdeduzioni la parte deve espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata del terzo.

Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto del resistente a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, a meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cui l'avviso sia già stato inoltrato (Cass. sez. trib., ord. n. 14638/2019). Cass. sez. trib., ord. n. 18119/2021 ha affermato che nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario