Memorie illustrativeInquadramentoL'art. 61 d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado . L'art. 32 dello stesso d.lgs. consente poi alle parti di depositare memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI .... MEMORIA ILLUSTRATIVA Nella causa n. .... / .... R.G. PROMOSSA DA: .... con l'Avv. .... CONTRO .... con l'Avv. .... PREMESSO CHE -) con ricorso del .... il ricorrente .... ha agito in giudizio nei confronti di .... dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di .... per ivi sentir accogliere le conclusioni che si riportano: ....; -) a fondamento del ricorso il ricorrente ha esposto quanto segue ....; -) la controparte si è costituita per resistere, spiegando le conclusioni seguenti: ....; -) con sentenza del ...., n. ...., resa tra le parti, comunicata in data ...., la Corte tributaria adita ha così deciso ....; -) con ricorso notificato il .... e depositato il ...., il soccombente ha proposto appello con cui ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi ....; -) è stata fissata la trattazione alla data del .... Tutto ciò premesso, l'Avv. ...., per .... svolge le seguenti osservazioni in DIRITTO -) .... -) .... -) .... Luogo e data .... Avv. .... CommentoFino a 10 giorni liberi prima dell'udienza, le parti possono depositare memorie illustrative (art. 32 d.lgs. n. 546/1992). Le memorie illustrative sono finalizzate ad offrire al giudicante più approfondite argomentazioni giuridiche, di quelle contenute in ricorso, in risposta anche alle obiezioni della controparte. Con le memorie illustrative non possono essere fatte valere nuove eccezioni di rito o di merito non rilevabili anche d'ufficio (Cass., sez. trib., n. 23326/2013; Cass., sez. trib., n. 9637/2017). Nel processo tributario, il mancato rispetto dei termini dilatori per la fissazione dell'udienza di trattazione del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative è causa di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa (Cass. sez. trib., ord. n. 15866/2025). Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs. (Cass. sez. trib., ord. n. 12672/2025). L'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (Cass. sez. trib., ord. n. 18103/2021). |