Memoria ex art. 32 di replica all'eccezione di incompetenza

Lucio Di Nosse

Inquadramento

Nel processo tributario, a differenza del processo civile, ai fini dell'individuazione della Corte di giustizia tributaria da adire, assume rilievo soltanto la competenza per territorio, che è inderogabile, come tale rilevabile anche d'ufficio; non hanno invece rilevanza alcuna i criteri processualcivilistici della competenza per materia o per valore della lite.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...

MEMORIA EX ART. 32 DI REPLICA ALL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

Nell'interesse di ... nato a ... il ... C.F. ... residente in ... alla via ... n. ... , cap ... (oppure: della società ... con sede in ... , via ... , P.IVA o C.F. ... in persona del legale rappresentante protempore), rappresentat. e difes., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./altro ... , C.F. ... , con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in ... alla Via ... n.

PREMESSO CHE

il suddetto contribuente ha proposto ricorso a codesta CT I grado, iscritto al n. ... RGR avverso l'atto ... n. emesso da ... e notificatogli in data ...

Si è costituito in giudizio l'ente impositore/Agente della Riscossione che preliminarmente ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado, deducendo che ...

Con la presente memoria il ricorrente evidenzia l'infondatezza della suddetta eccezione, perchè la cognizione della contestazione dell'atto impugnato rientra nella competenza dell'adita Corte di giustizia tributaria ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992.

Ed invero ...

Nel merito il difensore si riporta ai motivi già indicati in ricorso ed insiste per l'accoglimento della domanda.

Luogo e data ...

Il Difensore ...

Commento

L'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992 al secondo comma dispone che fino a dieci giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

Il terzo comma precisa che nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio. Con le memorie le parti possono replicare alle deduzioni avversarie e meglio precisare il contenuto delle proprie domande, eccezioni e d istanze.

L'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992 al primo comma regola la competenza per territorio in primo grado, che è inderogabile, e dispone che le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 300/1999, è competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Il secondo comma sancisce che le Corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.

Consegue che nel processo tributario assume rilievo soltanto la competenza per territorio, che è inderogabile; come tale può essere eccepita dalle parti oppure può essere rileva ta d'ufficio; non hanno invece rilevanza alcuna i criteri della materia o del valore della lite.

Inoltre deve essere rispettata la competenza c.d. funzionale o per gradi, che prevede la competenza delle CT primo grado per tutti i giudizi di primo grado e quella delle CT secondo grado  per i giudizi di impugnazione delle sentenze delle CT primo grado, oltre alla competenza di legittimità della Corte di Cassazione.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 44/2016 (GU n. 10 del 9 marzo 2016) ha dichiarato illegittimo, in relazione all' art.24 Cost., l'art. 4, comma 1,del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente. Ciò nella considerazione che viene attribuita una competenza territoriale ad una Corte di giustizia tributaria che impone uno spostamento territoriale al contribuente tale da rappresentare un impedimento alla tutela dei suoi diritti a fronte della indiscrezionalità che invece ha l' ente concedente nella scelta del concessionario non limitata a livello spaziale.

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