Memoria nel procedimento di riassunzione dinanzi al giudice di primo grado

Mauro Di Marzio
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

L'art. 59 d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado  non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. Al di fuori di detti casi la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado , senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  DI ....

MEMORIA DI COSTITUZIONE

...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., con studio in .... presso il cui studio è elettivamente domiciliato in forza di procura .... 1

CONTRO

....

PREMESSO

Con ricorso notificato in data .... l’esponente sig. …. ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado  di .... il seguente atto .....

A fondamento del ricorso ha svolto le seguenti ragioni: .....

Il resistente .... ha svolto i seguenti argomenti .....

La Corte di giustizia tributaria adita, con sentenza del .... ha così provveduto: ....

Interposto appello, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado   ha disposto la rimessione al primo giudice per le seguenti ragioni .....

Con il presente atto si costituisce ...., riportandosi alle difese già svolte.

In ordine alle ragioni della rimessione al primo giudice si osserva quanto segue: ….

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado  di ...., voglia accogliere le conclusioni indicate.

Luogo e data ....

Avv. ....

[1] Indicare gli estremi della procura.

Commento

L'appello è normalmente impugnazione sostitutiva, articolata sia nella fase rescindente sia in quella rescissoria. Vi sono tuttavia ipotesi tassative, previste per il processo tributario dall'art. 59 d.lgs. n. 546/1992, sulla falsariga degli artt. 353 e 354 c.p.c., in cui il giudice di appello, annullata la sentenza della Corte tributaria, rinvia la causa alla medesima Corte per ragioni tassativamente previste dalla legge che sostanzialmente riguardano vizi della costituzione del giudice o del contraddittorio.

Le cause di rimessione della lite in primo grado hanno carattere tassativo, sicché non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Difatti, in tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 solo per ipotesi predeterminate, al di fuori delle quali la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado è tenuta a decidere la causa nel meritonon ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi (Cass. VI, ord. n. 23741/2022; Cass. sez. trib., n. 15530/2010; Cass. sez. trib., n. 3334/2011). Non determinano la rimessione al primo giudice il vizio di omessa pronuncia e la pronuncia ultra petitum (Cass. sez. trib., n. 18824/2006). La trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 546/1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste (Cass., sez. trib., n. 19579/2018). Poiché il giudice di appello è giudice di merito, la questione della eventuale nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia su alcuni punti o motivi o anche su tutti è del tutto irrilevante in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, per cui il giudice di appello, pur rilevando la mancanza di motivazione non potrebbe mai rimettere la causa al primo giudice bensì dovrebbe comunque decidere sul merito, ciò vale anche per il processo tributario per il quale, a norma dell'art. 59 d.lgs. n. 546/1992, le carenze nella motivazione della sentenza di primo grado non sono comprese fra i casi di rimessione al primo giudice (C.t.r. Cagliari, n. 356/2017).

La giurisprudenza ha ritenuto non costituire nullità comportante la rimessione al primo giudice: la partecipazione al collegio di un giudice che avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione, quale violazione di una semplice norma di condotta che non riverbera effetti sulla validità della sentenza (Cass. sez. trib., ord. n. 30729/2025); la violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso (Cass. sez. trib., ord. n. 21437/2025); il mancato rispetto dei termini dilatori per la fissazione dell'udienza di trattazione del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative che è causa di nullità della sentenza ma non è previsto dall’art. 59 d.lgs. 546/1992 (Cass. sez. trib., ord. n. 15866/2025); la sentenza di primo grado pronunciata "a sorpresa", in quanto fondata su questioni rilevate d'ufficio di fatto o miste, di fatto e di diritto, senza il previo contraddittorio delle parti (Cass. sez. trib. ord. n. 34634/2021); nel caso in cui, a seguito della camera di consiglio fissata per la decisione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, il giudice, senza il consenso delle parti, decida anche nel merito la controversia senza la fissazione dell'udienza di trattazione, essendosi in presenza di una nullità processuale che comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ma che non determina la retrocessione del giudizio ex art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. sez. trib. n. 32593/2021); la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto d.lgs. (Cass. sez. trib., ord. n. 19579/2018; Cass. sez. trib., n. 27496/2014).

Si configura, per contro, un vizio di legittima composizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado quando, in conseguenza dell'astensione del relatore, la decisione è assunta da un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione, in quanto la previsione dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. 545 del 1992 (ratione temporis applicabile) sulla composizione dei collegi tributari rientra nell'ipotesi di nullità di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. sez. trib., ord. n. 5269/2025).

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