Atto di intimazione per partecipare alla discussione orale

Roberto Succio

Inquadramento

Nel giudizio di cassazione la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare neppure memorie ex art. 378 c.p.c. ma solamente partecipare alla discussione orale e a tal scopo deposita l'atto in parola.

Formula

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ATTO DI COSTITUZIONE

Per .... (C.F. e P.I) in persona di .... ,C.F. ...., quale legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in calce / a margine del presente atto da .... (C.F. ....) .... o ex lege dall'avvocatura dello Stato, (C.F. ....) con indirizzo P.E.C. .... elettivamente domiciliata in Roma alla via .... n. ....

CONTRO

.... [1] in punto riforma della sentenza resa dalla CTR .... n. .... in data .... depositata in data .... notificata in data ....

La scrivente ....(società, persona fisica, Agenzia delle Entrate) non essendosi tempestivamente costituita mediante controricorso si costituisce nel presente giudizio con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1 c.p.c.

Luogo e data ....

Firma del difensore della parte ....

[1] Indicare i dati del ricorrente come stesi in ricorso notificato.

Commento

Con l'atto in oggetto, la parte intimata – vale a dire il soggetto che abbia ricevuto la notifica del ricorso e non si sia costituito tempestivamente in giudizio di fronte alla Corte notificando il controricorso – fa il suo ingresso nel processo al solo fine di partecipare alla pubblica udienza ove questa sia fissata. Dal deposito dell'atto in argomento infatti discende il dovere per la cancelleria della Corte di comunicare la fissazione dell'udienza di discussione per consentire alla parte la partecipazione. Salvo il caso in cui la rappresentanza sia ope legis, va depositata in allegato anche procura speciale notarile che conferisce il relativo mandato al difensore; si ritiene infatti che la memoria di costituzione depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), in primo luogo risulti inammissibile, atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.; secondariamente, la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non risulta valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c. Peraltro, si ammette – in tema – che la procura speciale conferita dalla parte intimata con un controricorso inammissibile resti valida come atto di costituzione, consentendo al difensore della stessa di partecipare alla discussione orale della causa.

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