Atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio

Roberto Succio
aggiornata da Filippo D'Aquino

Inquadramento

L'atto di riassunzione si rende necessario per dar compimento alla sentenza della Corte di cassazione che riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata. Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio. Va ricordato che l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546/1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento con conseguente definitività dell'atto impugnato con il ricorso originario di fronte alla CTP.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL ....

ATTO DI RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL RINVIO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

del Sig. .... nato a .... il residente in .... C.F. .... rappresentato e difeso giusta delega 1 dall'avv. .... C.F. .... P.E.C. .... con domicilio eletto in Roma, ....

CONTRO

.... 2

PER LA RIASSUNZIONE

della presente controversia, avverso ....(indicare l'atto impugnato) a seguito della sentenza/ordinanza n. .... resa in data .... e depositata in data .... dalla Corte Suprema di cassazione che ha accolto il ricorso dello scrivente e cassato la gravata sentenza con rinvio a Codesta Corte di giustizia tributaria di secondo grado

SVOLGIMENTO DELLE PRECEDENTI FASI DEL GIUDIZIO

(riassumere gli eventi processuali e le pronunce rese nel corso della controversia)

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sig. .... come sopra rappresentato e difeso formula istanza di riassunzione del giudizio originariamente proposto a mezzo ricorso depositato in cancelleria in data .... (indicare la data di deposito dell'originario ricorso alla CTP) ricorso da intendersi qui di seguito integralmente reiterato e trasfuso, al fine di sentir accogliere le medesime

CONCLUSIONI

già rassegnate con detto atto introduttivo così come qui di seguito riportate: (è opportuno comunque per chiarezza di comprensione del giudice adito trascrivere la conclusione formulata in primo grado).

VALORE DELLA CONTROVERSIA

(indicare il valore in parola, pari all'imposta accertata o chiesta a rimborso, con esclusione degli interessi e delle sanzioni irrogate).

Con osservanza.

Firma Avv. .... (sottoscrizione del difensore)

Si produce: 1) copia autentica della sentenza di cassazione di cui alla narrativa.

[1] [1]Specificare se la delega è apposta in calce a margine del presente ricorso.

[2] [2]Indicare la controparte Agenzia delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, ecc. riportando i medesimi dati indicati per la parte ricorrente.

Commento

L'atto di riassunzione davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione dell'originario giudizio di merito (Cass., Sez. III, n. 38323/2021).

La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ha, tuttavia, la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello (Cass., Sez. VI, n. 37200/2022).

L'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546/1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'atto impugnato. L'art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, nel dettare una disciplina speciale e pertanto prevalente rispetto a quella generale di cui all'art. 392 c.p.c., non richiede una specifica indicazione del petitum, essendo sufficiente che siano richiamati il ricorso introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione. L'atto di riassunzione, in quanto non dà luogo ad un nuovo procedimento ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione.

In caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., non trova applicazione e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione (Cass., Sez. V, n. 25014/2021).

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