Istanza per la sospensione del termine per il ricorso per CassazioneInquadramentoLa parte che abbia presentato domanda di revocazione in pendenza del termine per il ricorso per cassazione, ovvero quando già sia stato instaurato detto giudizio, può presentare al giudice della revocazione apposita istanza per ottenere la sospensione del termine per impugnare o del giudizio di legittimità fino alla data in cui viene comunicato la sentenza pronunciata sulla domanda di revocazione. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL .... ISTANZA PER LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER il sig. ...., C.F. ...., residente in .... e domiciliato in ...., alla via ...., n. .... presso lo studio .... (qualifica, nome e cognome e indirizzo P.E.C. del difensore), da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso per revocazione. - ricorrente - CONTRO .... 1 - resistente - PREMESSO 1. che il sig. .... con atto notificato il .... ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. .... depositata il ...., resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ....; 2. che è pendente il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la detta sentenza; 3. che è interesse del ricorrente ottenere la sospensione del termine per proporre il detto ricorso, ai sensi dell'art. 398, ultimo comma, c.p.c.; 4. che il ricorso proposto appare non manifestamente infondato, avuto riguardo ai motivi formulati Quanto sopra premesso, il sig. .... FA ISTANZA a codesta Corte di giustizia tributaria di secondo grado perché voglia sospendere il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n ...., depositata il ...., resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ...., fino alla comunicazione della sentenza che pronuncerà sulla detta revocazione. Luogo e data .... Il difensore .... [1] [1] Indicare il soggetto di cui all'art. 18, lett. c), del d.lgs. n. 546/1992. CommentoPrincipi generali. La revocazione è uno dei mezzi per impugnare le sentenze, in genere, nonché le ordinanze e i decreti in casi del tutto particolari.. Disciplinata dagli artt. 395 e ss. c.p.c, è un'impugnazione a critica vincolata, essendo possibile consentita solo per i motivi tassativamente indicati nell'art. 395in queste disposizioni. Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sul processo tributario, detta negli artt. 64 e segg. norme che in parte si differenziano da quelle contenute nel codice di procedura civile, che pure è servito al legislatore come parametro cui ispirare la disciplina della revocazione specifica alle corti di giustizia tributaria. Il proposito imitativo in tal senso risulta evidente sin dalla lettura del testo del primo comma dell’art. 64, per il quale “Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell’art. 395 del codice di procedura civile”. Il richiamo esplicito trasporta nell’ambito del contenzioso speciale l’istituto della revocazione detta comunemente ordinaria disciplinata nei nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell’art. 395. L’adesione al modello civilistico è completata dal secondo e dal terzo comma dell’art. 64 che ricopia alla lettera l’art. 396 c.p.c. a proposito della revocazione delle sentenze per le quali è scaduto l’appello Le differenze nella disciplina si colgono nelle norme successive al citato art. 64 e riguardano le modalità e le forme del procedimento. La revocazione nel contenzioso tributario. La normativa speciale ha mantenuto la distinzione tradizionale della revocazione in ordinaria e straordinaria. La diversità è segnata dall’essere il provvedimento oggetto della domanda di revocazione ancora suscettibile di impugnazione nei modi ordinari, nel primo caso; e dall’essere per contro consentito ancora il gravame per revocazione nonostante il provvedimento da impugnare costituisca, nell’altro caso, un giudicato formale per l’avvenuta scadenza del termine per proporre l’appello. Il citato rinvio all’art. 395 c.p.c. consente la revocazione – ordinaria - delle sentenze delle corti di giustizia tributaria per il dolo di una delle parti in danno dell’altra che ha determinato la pronuncia; per l’esser stato fondato il giudizio su prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza o che la pare ignorava essere false prima della sentenza; per il ritrovamento, dopo la pronuncia, di documenti decisivi non potuti produrre in giudizio per forza maggiore o per fatto dell’avversario; per errore di fatto determinativo del contenuto della decisione; per contrarietà della sentenza ad altra precedente passata in giudicato tra le parti; per dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato. La revocazione straordinaria è consentita nel rito tributario per gli stessi motivi che l’ammettono nelle controversie civili. I motivi di gravame sono soltanto quelli indicati nei nn. 1, 2, 3, e 6 dell’art. 395 a condizione che i fatti denunciabili con tali motivi si siano verificati dopo la scadenza del termine per impugnare la sentenza con i mezzi ordinari. Restano dunque escluse come ragioni di revocazione l’errore di fatto, che deve cedere al giudicato; e la contrarietà della sentenza (ormai passata in giudicato) ad altra passata in giudicato tra le stesse parti. La sostanziale identità di presupposti per l’impugnazione di revocazione nei due ambiti normativi vale a trasferire nel contenzioso tributario i principi acquisiti in via di interpretazione e di applicazione a proposito dell’istituto processualcivilistico. Tra essi, ad esempio, quello ricordato da Cass. I, ord. n. 3032/2026. La pronuncia del giudizio di revocazione ad opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio, che si è espresso sulla decisione oggetto di revocazione, non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395, n. 6, c.p.c., non sussiste alcuna incompatibilità, secondo l'ordinamento processuale vigente, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo. La sospensione dei termini per impugnare. La proposizione della domanda di revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione, né il relativo procedimento ove già pendente. Tuttavia, il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere sia il termine (breve o lungo) per ricorrere per cassazione, sia il relativo procedimento ove già pendente innanzi alla S.C., fino alla comunicazione della sua sentenza che definisca il giudizio di revocazione, qualora ritenga «non manifestamente infondata» la detta domanda. In assenza del provvedimento del giudice della revocazione, i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione (Cass. S.U., n. 9776/2020). Il mancato accoglimento della domanda di sospensione del termine per ricorrere in cassazione non è sindacabile in cassazione, costituendo esercizio di un potere insindacabile che non influenza la legittimità del giudizio di revocazione e della sentenza pronunciata all'esito di questo, né è configurabile come vizio di legittimità (Cass. Sez. VI, 30398/2017). Pertanto, in mancanza del provvedimento del giudice della revocazione, i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione (Cass., Sez. U., n. 9776/2020). Nel caso in cui sia stata accolta l'istanza di sospensione, l'effetto sospensivo si verifica dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice. (Cass., Sez. U., n. 21874/2019). Cass. III, ord. n. 25399/2025 ha osservato che in caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca. |