Istanza di conversione del pignoramento immobiliareInquadramentoL'istituto disciplinato dall'art. 495 c.p.c. attribuisce al debitore la facoltà di chiedere la conversione del pignoramento mediante la sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro pari all'ammontare complessivo dei crediti vantati dal creditore procedente e da quelli intervenuti nella procedura esecutiva. Il pignoramento si trasferisce sulla somma versata. FormulaAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI .... ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 1 Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., n. ...., elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. .... [nato a .... ( ....) in data .... - C.F. ....], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale ad litem posta in calce al presente atto, PREMESSO 1. che ad istanza di ...., quale concessionaria della riscossione dei tributi del Comune di ...., è stata promossa in suo danno una procedura esecutiva immobiliare in forza di pignoramento notificato il ....; 2. che il credito, di cui all'atto di pignoramento, ammonta ad € ....; 3. che nella procedura esecutiva sono intervenuti i seguenti altri creditori .... – .... per un credito di € ....; – .... per un credito di € ....; RILEVATO a) che la presente istanza deve ritenersi tempestiva poiché non risulta ancora disposta la vendita; b) che è interesse del debitore esecutato sostituire alle cose pignorate una somma di denaro; CHIEDE di essere ammesso a sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore procedente e dei creditori intervenuti nella misura che sarà determinata ai sensi dell'art. 495 c.p.c. Allega alla presente istanza assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva sopraindicata per l'importo di € ...., pari ad 1/6 dei crediti vantati dal creditore procedente e da quelli intervenuti nella procedura. Luogo e data .... Firma del difensore .... PROCURA Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., n. ...., elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., n. ...., delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado della procedura di cui al presente atto l'Avv. ...., conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, e con espresso mandato di presentare istanza di conversione del pignoramento immobiliare, ed elegge domicilio presso il proprio studio sito in .... ( ....), alla via ...., n. ..... Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Luogo e data .... Firma del mandante .... Autentica della firma .... [1] [1] Unitamente all'istanza di conversione deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. CommentoLa conversione del pignoramento nell’espropriazione disciplinata dal codice di procedura civile. La conversione del pignoramento è l'istituto, disciplinato dall'art. 495 c.p.c., che consente al debitore, anche senza l'assistenza di un avvocato, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, di sostituire agli stessi una somma di denaro che comprende tutto quanto dovuto al creditore per capitale, interessi e spese anche dell'esecuzione. Tale istituto soddisfa l'esigenza del debitore di ottenere conservare la disponibilità dei beni pignorati senza che ne risultino pregiudicati i diritti dei suoi creditori. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi e su istanza dell’interessato, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'art. 510 c.p.c., al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. L'istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità. Se al debitore esecutato subentrano ulteriori soggetti (es. acquirente del bene pignorato) costoro non possono beneficiare della conversione del pignoramento, perché l'istanza può essere presentata una sola volta nell'ambito della stessa procedura esecutiva (Cass. Sez. III, n. 27852/2013). Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita dei beni pignorati. Nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla relativa istanza, fino all'udienza nella quale il giudice provvede con l'ordinanza di cui dell'art. 495, comma 3, c.p.c. Tali interventi, peraltro, non incidono sull'ammissibilità della domanda, con specifico riferimento alla quantificazione dell'importo che deve essere versato, a titolo cauzionale, al momento di presentazione della stessa, che rimane ancorato all'importo risultante all'atto della presentazione della domanda (Cass. Sez. VI, n. 411/2020) Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. La conversione del pignoramento nell’esecuzione forzata tributaria. La conversione del pignoramento non è disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973 sulla riscossione delle imposte sul reddito. L’istituto appare difficilmente compatibile con l’espropriazione tributaria. L’esecuzione forzata promossa dagli agenti della riscossione segue, infatti, regole del tutto particolari, finalizzate a favorire l’azione dell’Amministrazione senza eccessivo o ingiusto sacrificio per il debitore. Uno spazio per l’applicazione dell’istituto della conversione del pignoramento nell’esecuzione tributaria potrebbe sussistere se: a) il disposto dell’art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 – per il quale il procedimento di esecuzione forzata è regolato dalle norme ordinarie in rapporto al bene oggetto di esecuzione - viene interpretato nel senso che il rinvio così generale alle norme del c.p.c. possa estendersi a far ritenere applicabili istituti processualcivilistici in settori non disciplinati dal diritto tributario ma con compatibili; e b) se possa ritenersi che lo specifico istituto della conversione del pignoramento è compatibile con la particolare disciplina dell’espropriazione tributaria negli aspetti in cui essa è diversa da quella ordinaria. Le difficoltà principali sorgono in quanto l’espropriazione tributaria immobiliare costituisce una procedura senza intervento del giudice: senza, cioè, l’organo che dovrebbe ammettere la conversione e determinare l’entità della somma da versare. Inoltre, il pignoramento immobiliare è eseguito per iniziativa e in autonomia dall’agente della riscossione mediante la trascrizione di un atto che indica da subito le date delle vendite dei beni soggetti all’esecuzione; dopo di che è iscritta un’ipoteca e, sempre in caso di protratto inadempimento, è avviata l’espropriazione. Inoltre, il diritto tributario disciplina forme varie di conciliazione e di transazione che con il versamento di una somma, anche ratealmente, possono condurre all’estinzione del debito. Verosimilmente, un interesse alla conversione del pignoramento immobiliare può sussiste nel contesto di una controversia tributaria vertente proprio sull’an dell’obbligazione debitoria. |