Opposizione all'esecuzione per impignorabilità dei beni

Domenico Pagliuca
aggiornato da Filippo d'Aquino
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

L'opposizione che riguarda la pignorabilità dei beni si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione.

Formula

TRIBUNALE DI .... G.E. DOTT. .... - RGE. .... / ....

RICORSO PER OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE MOBILIARE

Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., ed elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., ...., presso lo studio dell'Avv. ....,(C.F. ….., PEC ….) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in allegato al presente atto ai sensi degli artt. 83, comma 3 c.p.c. e 10 d.P.R. n. 123/2001,

PREMESSO

che l’Agenzia delle entrate di ...., attivava, nei confronti del Sig. ...., con pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario in data ...., una procedura esecutiva mobiliare, in considerazione del mancato pagamento dell'importo portato dall'ingiunzione fiscale notificata il ....;

RITENUTO

che tale esecuzione è illegittima perché sono stati sottoposti a pignoramento beni impignorabili in quanto ....;

CONSIDERATO

che l'esponente, con il presente atto, intende opporsi alla intrapresa esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c.;

che la sospensione dell'esecuzione deve essere disposta con decreto reso inaudita altera parte dal giudice dell'esecuzione in ragione dei seguenti motivi di urgenza: .....

Tanto premesso, ritenuto e considerato,

CHIEDE

che il giudice dell'esecuzione:

- fissi l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sè e ordini all’Agenziadi depositare in canecelleria l’estratto del ruolo e le copie di tutti gli atti dell’esecuzione;

– disponga la sospensione dell'esecuzione con decreto reso inaudita altera parte o, comunque, in subordine, con ordinanza;

e accolga le conclusioni che sin d’ora così si formulano:

– nel merito, accerti l'impignorabilità dei beni e dichiari privo di efficacia il pignoramento eseguito;

– condanni l'opposta al pagamento delle spese processuali.

Si depositano i seguenti documenti:

1. ....;

2. ....;

3. .....

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento presso il proprio numero d fax ( ....) o indirizzo di posta elettronica certificata ( ....).

Luogo e data ....

Firma Difensore ....

PROCURA SECIALE

Il sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., delega a rappresentarlo e a difenderlo – nel giudizio di opposizione al pignoramento mobiliare eseguito ad istanza della società ...., in ogni fase e grado della relativa procedura – l'Avv. ...., conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso il suo studio in .... ( ....), alla via ...., .....

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo e data ....

Firma Mandante ....

Autentica della Firma ....

Commento

L’opposizione nella disciplina del c.p.c. L’opposizione all’espropriazione forzata ha per finalità la contestazione del diritto del creditore procedente ad avvalersi della procedura di esecuzione. Oggetto principale del gravame è il titolo esecutivo vantato dal creditore ma riveste la stessa funzione di contrasto l'opposizione che è proposta per eccepire la impignorabilità dei beni assoggettati al vincolo. In questo caso la contestazione presuppone l'avvio del processo esecutivo essendo già stato compiuto un atto del procedimento (art. 615 secondo comma c.p.c.).

Trattasi, dunque, di una forma di opposizione che appartiene alle categorie delle opposizioni esecutive successive e che si propone, in quanto tale, con ricorso al giudice dell'esecuzione. In via preventiva, infatti, non è ammissibile alcuna contestazione sulla pignorabilità dei beni ovvero sulla loro appartenenza a terzi atteso che l'oggetto del procedimento non risulta ancora individuato.

Giova rilevare che l'impignorabilità dei beni può essere contestata con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione sia quando abbia carattere assoluto che quando abbia carattere relativo. Per esemplificare, l'opposizione può essere proposta, non solo per dolersi del fatto che con il pignoramento sono state sottoposte ad esecuzione cose sacre (assolutamente impignorabili ai sensi dell'art. 514, comma 1 c.p.c.), ma anche per contestare che i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo sono stati pignorati senza rispettare le particolari condizioni di tempo indicate dall'art. 516 c.p.c.

L’opposizione nell’espropriazione forzata tributaria. L’opposizione all’esecuzione nell’espropriazione tributaria. L’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 disciplina in poche disposizioni e insieme l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione all’esecuzione era consentita soltanto se proposta per contestare la pignorabilità dei beni; ma la Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2018, n. 114, ha dichiarato l’illegittimità dell'art. 57, comma 1, lett. a), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.. La Corte ha osservato che nel caso di opposizione agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, non sussiste più la giurisdizione del giudice tributario e l'inammissibilità dell'opposizione prevista dalla disposizione censurata non consente di assicurare una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva. La specialità della normativa tributaria non consente, in sostanza, compressioni ingiustificate dei diritti difensivi del contribuente.

L’opposizione all’esecuzione richiede un accertamento di cognizione ordinaria. Il D.P.R. 602/1973 costruisce l’apposizione come atto proposto ad esecuzione iniziata e pertanto le disposizioni del c.p.c. da applicarsi sono quelle dettate dall’art. 615, secondo comma, c.p.c. L’atto è proposto al giudice dell’esecuzione che fissa l’udienza di comparizione davanti a sé con decreto in calce al ricorso; e ordina all’Agenzia di depositare in cancelleria l’estratto del ruolo e la copia degli atti di esecuzione.

In materia tributaria l'opposizione relativa alla impignorabilità dei beni può cumularsi ad altre domande che attengono al merito della pretesa impositiva; in questo caso, ove si tratti di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito (Cass., Sez. U., n. 21165/2021). Sulla opposizione all'esecuzione possono, pertanto, coesistere più giurisdizioni ove si contestino anche atti dell'esecuzione forzata e, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario (in termini, Cass., Sez. U., n. 4846/2021).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario