Opposizione all'esecuzione per impignorabilità dello stipendio

Domenico Pagliuca
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

L'opposizione all'esecuzione per l'impignorabilità dello stipendio si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione.

Formula

TRIBUNALE DI .... G.E. DOTT. .... - RGE. .... / ....

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE

Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., ed elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., ...., presso lo studio dell'Avv. ...., (C.F. …; PEC ….) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in allegato al presente atto ai sensi degli artt. 83, comma 3 c.p.c. e 10 d.P.R. n. 123/2001,

PREMESSO

che l’Agenzia delle entrate-Riscossione di ...., attivava, nei confronti del Sig. ...., in considerazione del mancato pagamento dell'importo portato dall'ingiunzione fiscale notificata il ...., una procedura di espropriazione forzata di crediti presso terzi, sottoponendo a pignoramento il suo stipendio erogato dall'azienda .... quale datore di lavoro;

RITENUTO

che tale esecuzione è illegittima perché è stato sottoposto a pignoramento 1/5 della retribuzione lorda e non della retribuzione netta mensile;

CONSIDERATO

che l'esponente, con il presente atto, intende opporsi alla intrapresa esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c.;

che la sospensione dell'esecuzione deve essere disposta con decreto reso inaudita altera parte dal giudice dell'esecuzione in ragione dei seguenti motivi di urgenza: .....

Tanto premesso, ritenuto e considerato,

CHIEDE

che il giudice dell'esecuzione:

- voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé e ordini all’Agenzia delle entrate di depositare in cancelleria l’estratto del ruolo e la copia di tutti gli atti dell’esecuzione;

– in via preliminare, disponga la sospensione dell'esecuzione con decreto reso inaudita altera parte o, comunque, in subordine, con ordinanza;

ritenuta la propria competenza, sentite le parti, voglia stabilire il termine perentorio per l’introduzione della causa di merito per l’accoglimento delle conclusioni che sin d’ora si anticipano:

– nel merito, accerti l'illegittimità dell'esecuzione e dichiari privo di efficacia il pignoramento eseguito;

– nel merito, ed in via subordinata, dichiari pignorabile la sola quota, pari ad un 1/5, della retribuzione netta mensile;

– condanni l'opposta al pagamento delle spese processuali.

Si depositano i seguenti documenti:

1. ....;

2. ....;

3. .....

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento presso il proprio numero d fax ( ....) o indirizzo di posta elettronica certificata ( ....).

Luogo e data ....

Firma Difensore ....

PROCURA SECIALE

Il sig. ...., nato a ..... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., delega a rappresentarlo e a difenderlo – nel giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi notificato ad istanza della società ...., in ogni fase e grado della relativa procedura – l'Avv. ...., conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso il suo studio in .... ( ....), alla via ...., .....

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo e data ....

Firma Mandante ....

Autentica della Firma ....

Commento

L’opposizione nella disciplina del c.p.c. Con l'opposizione all'esecuzione può rilevarsi la impignorabilità di crediti del debitore verso terzi e, quindi, anche l'impignorabilità dello stipendio.

Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 545 c.p.c., le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.

L’opposizione nell’espropriazione tributaria. L’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 disciplina in poche disposizioni e insieme l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione all’esecuzione era consentita soltanto se proposta per contestare la pignorabilità dei beni; ma la Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2018, n. 114, ha dichiarato l’illegittimità dell'art. 57, comma 1, lett. a), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.. La Corte ha osservato che nel caso di opposizione agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, non sussiste più la giurisdizione del giudice tributario e l'inammissibilità dell'opposizione prevista dalla disposizione censurata non consente di assicurare una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva. La specialità della normativa tributaria non consente, in sostanza, compressioni ingiustificate dei diritti difensivi del contribuente.

L’opposizione all’esecuzione richiede un accertamento di cognizione ordinaria. Il D.P.R. 602/1973 costruisce l’apposizione come atto proposto ad esecuzione iniziata e pertanto le disposizioni del c.p.c. da applicarsi sono quelle dettate dall’art. 615, secondo comma, c.p.c. L’atto è proposto al giudice dell’esecuzione che fissa l’udienza di comparizione davanti a sé con decreto in calce al ricorso; e ordina all’Agenzia di depositare in cancelleria l’estratto del ruolo e la copia degli atti di esecuzione.

Il pignoramento presso terzi è disciplinato dall'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 con riferimento generico ai crediti del debitore verso i terzi, e dall’art. 72-ter che pone limiti all’ammontare pecuniario dei crediti dovuti al debitore per stipendi, salari, e indennità relative al rapporto di lavoro e di impiego, tra esse comprese quelle conseguenti al licenziamento. La procedura di espropriazione presso terzi consente all’Agenzia delle entrate una forma di riscossione coattiva che permette il c.d. pignoramento diretto, senza nessun obbligo di avviso al debitore. L’Agenzia ordina i direttamente al terzo di corrisponderle le somme dovute al debitore, entro il termine di sessanta giorni se si tratta di somme per le quali il debitore ha già maturato il diritto alla percezione, oppure alle rispettive scadenze, nei limiti pecuniari di cui al citato art. 72-ter. La dichiarazione del terzo è stragiudiziale ed è disciplinata dall’art. 75-bis D.P.R. 602/1973.

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