Memoria di costituzione in sede di opposizione all'esecuzione per impignorabilità della pensioneInquadramentoCome ha ricordato la Corte costituzionale con sent. 31 maggio 2018, n. 114, la cognizione sull’opposizione all’esecuzione proposta dopo la notifica della cartella di pagamento o l’avviso di intimazione ad adempiere appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 57 del D.P.R. 602/1973 nel richiamare la disciplina codicistica si riferisce all’opposizione che viene proposta all’esecuzione già iniziata. L’atto è presentato al giudice dell’esecuzione, il quale deve fissare una udienza di comparizione delle parti per stabilire se la causa di merito deve proseguire davanti a lui o se rimetterne la cognizione al giudice competente. Il soggetto nei cui confronti l’opposizione è proposta è sentito in sede di comparizione; ma nulla esclude che in vista dell’udienza possa depositare una memoria difensiva. La vera e propria costituisce avviene nel giudizio di merito. FormulaTRIBUNALE DI ... G.E. Dott. ... - RGE. ... / ... MEMORIA DI COSTITUZIONE PER L’Agenzia delle entrate-Riscossione , con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. ... , elettivamente domiciliata in ... ( ...) , alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al presente atto, - opposta - CONTRO il Sig. ... , nato a ... ( ... ) il ... , C.F. ... , residente in ... ( ... ), alla via ... , ... , ed elettivamente domiciliato in ... , alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che lo rappresenta e difende. - opponente - FATTO L'esponente, nella qualità di cui sopra, attivava, nei confronti del Sig. ... , in considerazione del mancato pagamento dell'importo portato dall'ingiunzione fiscale notificata il ... , una procedura di espropriazione forzata di crediti presso terzi, sottoponendo a pignoramento la pensione erogata dall'INPS. In data ….. faceva eseguire in …. Il pignoramento dei ratei di pensione a carico dell’INPS a far data da …. E ….., per un valore stimato di … Il Sig. ... , con ricorso depositato in data ... , proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c., deducendo l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione essendo sottoposto a pignoramento, a suo dire, 1/5 dell'intera pensione, e non 1/5 della parte eccedente il cd. minimo vitale. L'opponente con il ricorso citato chiedeva: - in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione; - nel merito, l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione con dichiarazione di inefficacia del pignoramento eseguito; - nel merito, ed in via subordinata, dichiararsi pignorabile la sola quota, pari ad un 1/5, della parte eccedente il cd. minimo vitale; - condannarsi l'opposta al pagamento delle spese processuali. Il Sig. Giudice dell’esecuzione, con decreto in data …. ha fissato per il …., l’udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell’art. 616 c.p.c. Pertanto, con il presente atto per l’occasione dell’udienza, la società ... , come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, intende sottoporre all'attenzione dell'Ill.mo Giudice adito la totale infondatezza della spiegata opposizione poiché ... Tanto ritenuto, CHIEDE all'Ill.mo Giudice adito, ritenuta la propria competenza, di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Sig. ... con ricorso depositato il ... e notificato in data ... , alla stregua dei motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite. Si depositano i seguenti documenti: 1. ... ; 2. ... ; 3. ... ; 4. ... . Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il procedimento presso il seguente numero di fax ... e/o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ... . Luogo e data, ... Firma Difensore ... PROCURA SPECIALE L’Agenzia delle Entrate-Riscossione con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. ... , delega a rappresentarla e a difenderla - nell'opposizione all'esecuzione proposta dal Sig. ... , in ogni fase e grado della relativa procedura, l'Avv. ... , conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso il suo studio in ... ( ... ), alla via ... , ... . Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Luogo e data, ... Firma Mandante ... Autentica della firma ... CommentoLa normativa dettata dal c.p.c. L'opposizione all'esecuzione può assumere forme diverse a seconda del momento in cui essa viene proposta. La stessa, difatti, può proporsi sia ad esecuzione non ancora iniziata, sia ad esecuzione iniziata. Nel primo caso si parla di opposizione all'esecuzione preventiva, nel secondo caso di opposizione all'esecuzione successiva. L'opposizione preventiva, che si propone dopo la notifica dell'atto di precetto o dell'atto equipollente ma prima del pignoramento, si sostanzia in un accertamento negativo del diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata. Tale forma di opposizione si propone con citazione, oppure con ricorso davanti al giudice competente a seconda del rito che regola la materia oggetto della controversia. Ad esempio, al giudizio di opposizione preventiva si applica il rito del lavoro nei casi previsti dall'art. 618-bis c.p.c. Il giudizio, dunque, segue le regole comuni del processo ordinario di cognizione o del rito specifico richiesto, con l'eccezione che, in ogni caso, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Le modalità ed i termini di tempestiva costituzione (per non incorrere nelle previste decadenze) della parte opposta - creditore dipenderanno, quindi, dalla forma dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione e, per essere più precisi, dal rito che regola la materia oggetto di lite. Trattandosi di giudizio a cognizione piena il creditore opposto potrà, costituendosi con comparsa di risposta, proporre domanda riconvenzionale per far valere ulteriori ragioni creditorie, così da poter conseguire un nuovo titolo esecutivo che potrà o aggiungersi al primo, o utilizzarsi nel caso in cui quest'ultimo sia stato dichiarato invalido. Il procedimento di opposizione proposta ad esecuzione iniziata presenta invece una struttura bifasica. Esso si compone di una fase sommaria, introdotta dal ricorso depositato dall'opponente e che si svolge davanti allo stesso giudice competente per il procedimento esecutivo, concludendosi con l'assunzione dei provvedimenti sulla sospensione e sulla competenza, e di una fase a cognizione piena, che si svolge davanti al giudice di merito competente per l'opposizione e la cui introduzione, con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata, è eventuale perché rimessa all'iniziativa degli interessati. L’opposizione all’esecuzione nell’espropriazione tributaria. L’opposizione all’esecuzione richiede un accertamento di cognizione ordinaria. Il D.P.R. 602/1973 costruisce l’apposizione come atto proposto ad esecuzione iniziata e pertanto le disposizioni del c.p.c. da applicarsi sono quelle dettate dall’art. 615, secondo comma, c.p.c. L’atto è proposto al giudice dell’esecuzione che fissa l’udienza di comparizione davanti a sé con decreto in calce al ricorso; e ordina all’Agenzia di depositare in cancelleria l’estratto del ruolo e la copia degli atti di esecuzione. All’udienza la posizione dell’opponente è indicata dal suo atto di opposizione. Controparte può presentare una memoria in attesa di costituirsi formalmente nel giudizio di merito. |