Memoria difensiva di costituzione in sede di opposizione all'esecuzione per impignorabilità della pensioneInquadramentoL’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come interpretato dalla Corte costituzionale con sent. 31 maggio 2018, n. 114, le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella esattoriale o all’avviso di pagamento non rientrano nella giurisdizione tributaria ma appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 57 del D.P.R. 602/1973 nel richiamare, a sua volta, la disciplina codicistica con riguardo alle opposizioni all’esecuzione da proporre al giudice ordinario si riferisce, in forza della ripartizione di giurisdizioni di cui sopra, all’opposizione che viene proposta all’esecuzione già iniziata. L’atto è presentato al giudice dell’esecuzione in forma di ricorso. Nella procedura ordinaria il giudice fissa una udienza di comparizione delle parti per assumere eventuali provvedimenti provvisori (sospensione dell’esecuzione) e stabilire il termine per l’inizio della causa di merito. Nella procedura tributaria il giudice fissa la comparizione delle parti davanti a sé, con decreto in calce al ricorso e ordina al concessionario di depositare in cancelleria l’estratto del ruolo e il fascicolo dei documenti. La normativa sul punto non prevede espressamente che la parte evocata in causa si costituisca nella fase sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione con una comparsa. FormulaTRIBUNALE DI ... G.E. Dott. ... - RGE. ... / ... MEMORIA DI COSTITUZIONE PER L’Agenzia delle entrate-Riscossione , con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. ... , elettivamente domiciliata in ... ( ...) , alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al presente atto, - opposta - CONTRO il Sig. ... , nato a ... ( ... ) il ... , C.F. ... , residente in ... ( ... ), alla via ... , ... , ed elettivamente domiciliato in ... , alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che lo rappresenta e difende. - opponente - FATTO L'esponente, nella qualità di cui sopra, attivava, nei confronti del Sig. ... , in considerazione del mancato pagamento dell'importo portato dall'ingiunzione fiscale notificata il ... , una procedura di espropriazione forzata di crediti presso terzi, sottoponendo a pignoramento la pensione erogata dall'INPS. In data ….. faceva eseguire in …. Il pignoramento dei ratei di pensione a carico dell’INPS a far data da …. E ….., per un valore stimato di … Il Sig. ... , con ricorso depositato in data ... , proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c., deducendo l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione essendo sottoposto a pignoramento, a suo dire, 1/5 dell'intera pensione, e non 1/5 della parte eccedente il cd. minimo vitale. L'opponente con il ricorso citato chiedeva: - in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione; - nel merito, l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione con dichiarazione di inefficacia del pignoramento eseguito; - nel merito, ed in via subordinata, dichiararsi pignorabile la sola quota, pari ad un 1/5, della parte eccedente il cd. minimo vitale; - condannarsi l'opposta al pagamento delle spese processuali. Il Sig. Giudice dell’esecuzione, con decreto in data …. ha fissato per il …., l’udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell’art. 616 c.p.c. Pertanto, con il presente atto e per l’occasione dell’udienza, L’Agenzia delle Entrate-Riscossione , come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, intende sottoporre all'attenzione dell'Ill.mo Giudice adito la totale infondatezza della spiegata opposizione poiché ... Tanto ritenuto, CHIEDE all'Ill.mo Giudice adito, ritenuta la propria competenza, di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Sig. ... con ricorso depositato il ... e notificato in data ... , alla stregua dei motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite. Si depositano i seguenti documenti: 1. ... ; 2. ... ; 3. ... ; 4. ... . Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il procedimento presso il seguente numero di fax ... e/o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ... . Luogo e data, ... Firma Difensore ... PROCURA SPECIALE L’Agenzia delle Entrate-Riscossione con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. ... , delega a rappresentarla e a difenderla - nell'opposizione all'esecuzione proposta dal Sig. ... , in ogni fase e grado della relativa procedura, l'Avv. ... , conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso il suo studio in ... ( ... ), alla via ... , ... . Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Luogo e data, ... Firma Mandante ... Autentica della firma ... CommentoLa normativa dettata dal c.p.c. L'opposizione all'esecuzione può assumere forme diverse a seconda del momento in cui essa viene proposta. La stessa, difatti, può proporsi sia ad esecuzione non ancora iniziata, sia ad esecuzione iniziata. Nel primo caso l’opposizione all'esecuzione è detta preventiva, nel secondo caso l’opposizione all'esecuzione è denominata successiva. L'opposizione preventiva, che si propone dopo la notifica dell'atto di precetto o dell'atto equipollente e prima del pignoramento salvo non sia stato possibile presentarla anteriormente, si sostanzia in un accertamento negativo del diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata. Tale forma di opposizione si propone davanti al giudice competente con citazione, oppure con ricorso a seconda del rito che regola la materia oggetto della controversia. Ad esempio, al giudizio di opposizione preventiva si applica il rito del lavoro nei casi previsti dall'art. 618-bis c.p.c. Il giudizio, dunque, segue le regole comuni del processo ordinario di cognizione o del rito specifico richiesto, con l'eccezione per cui, in ogni caso, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il procedimento di opposizione proposta ad esecuzione iniziata presenta invece una struttura bifasica. Esso si compone di una fase sommaria, introdotta dal ricorso depositato dall'opponente e che si svolge davanti allo stesso giudice competente per il procedimento esecutivo, concludendosi con l'assunzione degli eventuali provvedimenti sulla sospensione dell’esecuzione e sulla competenza; e di una fase a cognizione piena, che si svolge davanti al giudice di merito competente per valore e per materia e la cui introduzione, con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata, deve essere effettuata entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell’esecuzione. L’opposizione all’esecuzione nell’espropriazione tributaria. Per la concreta esazione del dovuto l’Agente della riscossione può utilizzare le procedure di espropriazione forzata disciplinate dal codice di procedura civile. La cognizione in tema di controversie tributarie spetta in linea di principio alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria e questa riserva di attribuzioni riguarda in parte anche l’ambito dell’esecuzione forzata. La ripartizione delle giurisdizioni tributaria e civile è stabilita dall’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, Disposizioni sul processo tributario. La norma citata esclude dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di inizio dell’esecuzione, per le quali sono dichiarate applicabili le disposizioni del D.P.R. 602/1973 che già disponeva una regolamentazione in proposito. L’art. 2 del decreto richiamato non ammetteva le opposizioni regolate dall’art.615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni. La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la pronuncia in premessa ricordata e pertanto la limitazione è caduta. Nel diritto tributario le opposizioni di pertinenza dell’autorità giudiziaria risultano, da quanto sin qui riferito, delimitate, per un verso, dall’avere ad oggetto atti successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di cui all’art. 50 D.P.R. 602/1973: e, per altro aspetto, dall’essere esperibili per i motivi di cui ad entrambi i commi dell’art. 615 c.p.c. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell'esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell'atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza (Cass. V, n. 31090/2019). La disciplina del procedimento successivo all’opposizione (art. 57, secondo comma) riprende la normativa dettata dal c.p.c. nell’art. 616. L’atto è proposto al giudice dell’esecuzione che fissa l’udienza di comparizione davanti a sé con decreto in calce al ricorso e ordina all’Agenzia di depositare in cancelleria l’estratto del ruolo e la copia degli atti di esecuzione. All’udienza la posizione dell’opponente è indicata dal suo atto di opposizione. Controparte può presentare una memoria in attesa di costituirsi formalmente nel giudizio di merito. |