Opposizione all'esecuzione per prescrizione della pretesa impositivaInquadramentoIn tema di riscossione coattiva dei crediti erariali, qualora il ricorrente non deduca vizi formali del procedimento di riscossione o degli atti esecutivi, ma contesti il diritto di procedere all'esecuzione coattiva dei crediti oggetto delle cartelle e degli atti di intimazione per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, l'azione è qualificabile come impugnazione dell'atto per vizi attinenti alla pretesa impositiva ed è deducibile davanti al giudice tributario. Una volta intrapresa l’espropriazione forzata, la giurisdizione sull’opposizione all’esecuzione spetta al giudice ordinario. L'opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., mira a fornire al debitore uno strumento con il quale contestare il diritto di chi agisce come creditore a procedere all’esecuzione forzata oppure eccepire l’impignorabilità dei beni sui quali è caduta l’azione espropriativa. FormulaTRIBUNALE DI ….. All’ill.mo sigg. GIUDICE DELL’ESECUZIONE RICORSO EX ART. 57 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., ed elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., ...., presso lo studio dell'Avv. ...., che lo rappresenta e difende in virtù di giusta procura speciale in allegato al presente atto ai sensi degli artt. 83, comma 3 c.p.c. e 10 del d.P.R. n. 123/2001,
CONTRO L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ufficio ....
PREMESSO che l'Agenzia delle Entrate Riscossione attivava, nei confronti del Sig. ...., con pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario in data ...., una procedura esecutiva mobiliare, in considerazione del mancato pagamento dell'importo portato dall'atto di intimazione di pagamento notificato il ....; L’atto aveva ad oggetto l’asserito debito verso l’Erario di euro ….. per evasione ….. risalente al periodo …. RITENUTO che tale esecuzione è illegittima stante l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva; Dispone infatti l’art. ….. che per i crediti aventi natura …. la prescrizione matura con il decorso di ….. CONSIDERATO che l'esponente, con il presente atto, intende opporsi alla intrapresa esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c., e ciò al fine di contestare il diritto di procedere all'esecuzione coattiva dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento per avvenuta prescrizione degli stessi; che la sospensione dell'esecuzione deve essere disposta con decreto reso inaudita altera parte dal giudice dell'esecuzione in ragione dei seguenti motivi di urgenza: ..... Tanto premesso, ritenuto e considerato, CHIEDE che il sig. Giudice dell’esecuzione - visto l’art. 615, secondo comma, c.p.c. voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti e stabilire il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto; – in via preliminare, disponga la sospensione dell'esecuzione con decreto reso inaudita altera parte o, comunque, in subordine, con ordinanza; – nel merito, udite le parti e ritenuta la propria competenza, fissi il termine per l’iscrizione della causa a ruolo per l’accoglimento delle conclusioni che sin da ora così si formulano: – accerti l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento posto alla base dell'intrapresa esecuzione e dichiari nullo e privo di efficacia il pignoramento eseguito; – condanni l'opposta al pagamento delle spese processuali. Si depositano i seguenti documenti: 1. ....; 2. ....; 3. ..... Luogo e data .... Firma Difensore .... PROCURA SPECIALE Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., delega a rappresentarlo e a difenderlo – nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in ogni fase e grado della relativa procedura – l'avvocato ...., conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso il suo studio in .... ( ....), alla via ...., ..... Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.gs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Luogo e data .... Firma Mandante .... Autentica della Firma .... CommentoL’opposizione all’esecuzione nell’espropriazione tributaria. L’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 disciplina in poche disposizioni e insieme l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione all’esecuzione era consentita soltanto se proposta per contestare la pignorabilità dei beni; ma la Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2018, n. 114, ha dichiarato l’illegittimità dell'art. 57, comma 1, lett. a), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.. La Corte ha osservato che nel caso di opposizione agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, non sussiste più la giurisdizione del giudice tributario e l'inammissibilità dell'opposizione prevista dalla disposizione censurata non consente di assicurare una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva. La specialità della normativa tributaria non consente, in sostanza, compressioni ingiustificate dei diritti difensivi del contribuente. L’opposizione all’esecuzione richiede un accertamento di cognizione ordinaria. Il D.P.R. 602/1973 costruisce l’apposizione come atto proposto ad esecuzione iniziata e pertanto le disposizioni del c.p.c. da applicarsi sono quelle dettate dall’art. 615, secondo comma, c.p.c. L’atto è proposto al giudice dell’esecuzione che fissa l’udienza di comparizione davanti a sé con decreto in calce al ricorso; e ordina all’Agenzia di depositare in cancelleria l’estratto del ruolo e la copia degli atti di esecuzione. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. può essere proposta per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, sempre davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio (ad esempio, dinanzi al giudice del lavoro in caso di entrate previdenziali) nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata. Pertanto, ove l'eccezione di prescrizione del credito tributario sia maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la stessa può essere sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo (Cass., Sez. U., n. 34447/2019). |