Memoria di costituzione nell'opposizione proposta per vizi formali del pignoramentoInquadramentoIl soggetto che procede alla riscossione coattiva, per difendersi in sede di opposizione proposta per vizi formali del pignoramento, utilizza quale atto difensivo la memoria di costituzione. FormulaTRIBUNALE DI ... G.E. Dott. ... - RGE ... / ... Memoria di costituzione PARAGRAFOALCENTROPER l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del Direttore pro tempore, Sig. ... , elettivamente domiciliata in ... ( ... ), alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al presente atto, -opposta- CONTRO il Sig. ... , nato a ... ( ... ) il ... , C.F. ... , residente in ... ( ... ), alla via ... , ... , ed elettivamente domiciliato in ... , alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che lo rappresenta e difende. -opponente- FATTO L'esponente attivava, nei confronti del Sig. ... , in considerazione del mancato pagamento dell'importo di € ... , portato dalla cartella di pagamento n. ... , una procedura di espropriazione forzata immobiliare. Il Sig. ... , con ricorso depositato in data ... , proponeva opposizione agli atti esecutivi deducendo la nullità del pignoramento in quanto erroneamente notificato in ... ( ... ), alla via ... , ... , e quindi presso un indirizzo che, come risulta dal certificato di residenza rilasciato il ... , non corrisponde alla sua residenza. L'opponente, dunque, con il ricorso citato chiedeva: - la declaratoria di nullità della notifica del pignoramento e, quindi, di estinzione dell'intera procedura esecutiva attivata; - condannarsi l'opposta al pagamento delle spese processuali. Pertanto, con il presente atto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, intende sottoporre all'attenzione dell'Ill.mo Tribunale adito la totale infondatezza della spiegata opposizione poiché ... Tanto ritenuto, CHIEDE all'Ill.mo Giudice adito di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Sig. ... con ricorso depositato il ... . e notificato in data ... , alla stregua dei motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite. Si depositano i seguenti documenti: 1. ... ; 2. ... ; 3. ... ; 4. ... . Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il procedimento presso il seguente numero di fax ... . e/o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ... . Luogo e data, ... Firma Difensore ... PROCURA SPECIALE L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del Direttore pro tempore, Sig. ... , delega a rappresentarla e a difenderla - nell'opposizione proposta dal Sig. ... , in ogni fase e grado della relativa procedura - l'Avv. ... , conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso il suo studio in ... ( ... ), alla via ... , ... . Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Luogo e data, ... Firma Mandante ... Autentica della firma ... CommentoLa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 30756/2018, alla luce di precedenti pronunce della Corte medesima, ha affermato il principio secondo il quale in materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento) è ammissibile e va proposta ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 d.lgs. n. 546/1992, 57 d.P.R. n. 602/1973 e 617 c.p.c. davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. Al fine di individuare la giurisdizione rileva, infatti, il vizio dedotto dell'atto di esecuzione forzata e non la natura di primo atto dell'espropriazione forzata. Laddove, invece, il ricorrente deduca vizi propri - formali del pignoramento l'azione è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e si propone, con ricorso, dinanzi al giudice dell'esecuzione. L'agente della riscossione, per difendersi in sede di opposizione proposta per vizi formali del pignoramento, utilizza quale atto difensivo la memoria di costituzione. |