Opposizione per omessa e/o invalida notifica del titoloInquadramentoIn materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione del titolo è ammissibile e va proposta ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 19 d.lgs n. 546/1992, 57 d.P.R. n. 602/1973 e 617 c.p.c. davanti al giudice tributario. FormulaALL'ON. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... RICORSO PER OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., ed elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., ...., presso lo studio dell'Avv. .... (C.F. ....), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in allegato al presente atto, PREMESSO 1. che la società ...., quale concessionaria del servizio di riscossione dei tributi del Comune di ...., ha attivato, in suo danno, una procedura di espropriazione forzata di crediti presso terzi, per il mancato pagamento del debito risultante dalla cartella di pagamento n. ....; 2. che, contrariamente a quanto asserito dalla società ...., la cartella di pagamento di cui al precedente paragrafo 1 non è mai stata notificata all'odierno ricorrente; 3. che, pertanto, l'eseguito pignoramento, integrante il primo atto in cui si manifesta, nel caso specifico, al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario, è nullo per non essere preceduto dalla notifica del cartella di pagamento (cosiddetta nullità derivata dell'atto espropriativo). Tanto premesso, e precisamente per quanto specificato al punto 2 delle premesse, RICORRE all'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado di .... affinché, previa fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI – accertare e dichiarare la nullità dell'eseguito pignoramento perché non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento; – condannare la resistente al pagamento delle spese processuali. Con richiesta di trattazione in pubblica udienza. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento presso il proprio numero d fax ( ....) o indirizzo di posta elettronica certificata ( ....). Ai fini del contributo unificato ..... Luogo e data .... Firma Difensore .... PROCURA Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., delega a rappresentarlo e a difenderlo – nel giudizio di opposizione all'espropriazione forzata di crediti presso terzi intrapresa dalla società ...., in ogni fase e grado della relativa procedura – l'Avv. ...., conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso il proprio studio sito in .... ( ....), alla via ...., n. ..... Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Luogo e data .... Firma Mandante .... Autentica della Firma .... CommentoLa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Cass. S.U., ord. n. 30756/2018), alla luce di precedenti pronunce della Corte medesima (segnatamente Cass., Sez. U., n. 13913/2017), ha affermato il principio secondo il quale in materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione del titolo (cartella di pagamento o altro atto prodomico al pignoramento) è ammissibile e va proposta ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 19 d.lgs. n. 546/1992, 57 d.P.R. n. 602/1973 e 617 c.p.c. davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. Al fine di individuare la giurisdizione rileva, infatti, il vizio dedotto dell'atto di esecuzione forzata e non la natura di primo atto dell'espropriazione forzata. In questo caso, non si verte propriamente in tema di tutela avverso atti esecutivi o di opposizioni esecutive (come nel caso dell'impugnazione dell'ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973), ma di un normale giudizio impugnatorio ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, da introdurre con le forme tipiche di detto giudizio (Cass., Sez. U., n. 7822/2020). |