Memoria di costituzione del creditore intervenuto

Domenico Pagliuca

Inquadramento

Il creditore intervenuto, per difendersi in sede di opposizione all'intervento, utilizza quale atto la memoria di costituzione.

Formula

TRIBUNALE DI ...

G.E. DOTT. ... . - RGE ... / ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER

l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del Direttore pro tempore, Sig. ... , elettivamente domiciliata in ... ( ... ), alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al presente atto,

-opposta-

CONTRO

il Sig. ... , nato a ... ( ... ) il ... , C.F. ... , residente in ... ( ... ), alla via ... , ... , ed elettivamente domiciliato in ... , alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che lo rappresenta e difende.

-opponente-

FATTO

La società ... ha eseguito, in data ... , in danno del Sig. ... , un pignoramento mobiliare, per il mancato pagamento del debito risultante dal seguente titolo esecutivo n. ... .

La procedura esecutiva è stata iscritta al n. ... R.G.E.

Nella procedura esecutiva ha spiegato intervento l'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € ... , portato dalla cartella di pagamento n. ... .

Il Sig. ... , quale debitore esecutato, ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c., avverso l'intervento dell'esponente, deducendone l'illegittimità, atteso che, a suo dire, spiegato sulla base di tributi dichiarati prescritti dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di ... .

L'opponente, dunque, con il ricorso citato ha chiesto ... .

Pertanto, con il presente atto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, intende sottoporre all'attenzione dell'Ill.mo Giudice adito la totale infondatezza della spiegata opposizione poiché ... .

Tanto ritenuto,

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice adito di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dal Sig. ... , avverso l'intervento spiegato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con ricorso depositato il ... e notificato in data ... , alla stregua dei motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si depositano i seguenti documenti:

1. ... ;

2. ... ;

3. ... ;

4. ... .

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento presso il proprio numero di fax ( ... ) o indirizzo di posta elettronica certificata ( ... ).

Luogo e data, ...

Firma Difensore ...

PROCURA SPECIALE

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del Direttore pro tempore, Sig. ... , delega a rappresentarla e a difenderla - nell'opposizione proposta dal Sig. ... ., in ogni fase e grado della relativa procedura - l'Avv. ... , conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso il suo studio in ... ( ... ), alla via ... , ... .

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo e data, ...

Firma Mandante ...

Autentica della firma ...

Commento

Il debitore esecutato può proporre opposizione avverso l'intervento spiegato da altro creditore.

Le forme proprie dell'opposizione all'esecuzione sono necessarie solo laddove il debitore intenda censurare l'intervento spiegato da altro creditore munito di titolo esecutivo. A tal riguardo, si precisa, altresì, che la previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, di cui all'art. 512 c.p.c., non esclude che quando la contestazione sia mossa dal debitore esecutato ed investa l'esistenza o l'ammontare anche solo del credito di un creditore intervenuto di cui possa presumersi l'ammissione alla partecipazione alla distribuzione, quegli possa tutelarsi anche in tempo precedente a quest'ultima e pure con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2, entro ovviamente i limi temporali attualmente previsti, sussistendo il suo interesse a contestare l'an od il quantum di uno o più tra detti crediti.

Nei confronti dei creditori privi di titolo esecutivo (cosiddetti creditori non titolati), invece, la tutela del debitore rimane affidata al rimedio stabilito dall'art. 512 c.p.c. Ciò in quanto il creditore privo di titolo è sfornito del potere di porre in essere atti di impulso, vantando solo il diritto all'accantonamento delle somme.

L'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è, più precisamente, inammissibile qualora il debitore esecutato intenda contestare la sussistenza o l'ammontare del credito azionato mediante un intervento non titolato.

Il creditore intervenuto, destinatario dell'opposizione, può costituirsi nel giudizio di opposizione depositando apposta memoria.

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