Citazione per l'accertamento dell'obbligo del terzoInquadramentoNell'ambito del procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, se sulla dichiarazione del terzo pignorato sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. FormulaTRIBUNALE ORDINARIO DI .... ATTO DI CITAZIONE Per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ufficio di ….. con sede in….. via …..n°… in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ….., C.F. …..rappresentata e difesa dall’Avv. ….. C.F. …, PEC ….. come da mandato in calce, presso il cui studio in …… è domiciliata parte attrice Sig. ……. n. a ….., il ….., res. ……, C.F. debitore esecutato Società ……., con sede in ….., C.F. ….., P. Iva …… terzo pignorato FATTO L’esponente Agenzia delle entrate-Riscossione vanta un credito per euro ….. nei confronti del sig. …… a causa di ….., come da copia dell’estratto del ruolo che si produce A fronte del perdurante inadempimento fu intrapresa una procedura di espropriazione forzata presso terzi Risultava, infatti, che al detto sig. …. dovevano essere corrisposte somme a titolo di …. Per forniture effettuate alla società ……, corrente in ….. con attività di ….. Nei confronti di tale società fu emesso l’ordine di pagare direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore esecutato sig….., per un ammontare complessivo di euro … comprensivo del capitale, degli interessi, accessori e spese, con termine al ….. Il pagamento non è stato effettuato e invano l’esponente Agenzia lo ha sollecitato dopo la scadenza del termine. MOTIVI Ai sensi degli artt. 72 e 72-bis D.P.R. 602/1973 è pertanto provvedere mediante atto di citazione allo scopo di accertare l’esistenza del credito pignorato. Le norme citate dispongono infatti che …..
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come sopra rappresentata e costituita , CITA - il sig. __, nel suo domicilio in __, via __ n° __, quale debitore esecutato - la società …… in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, quale terzo pignorato A comparire dinanzi al Tribunale di __, nei suoi noti locali, sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., all’udienza del giorno……. alle ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che il debitore, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare … ; per l’effetto condannare il sig. __ (o la società __) al pagamento della somma di € __ oltre interessi fino alla data dell’effettivo soddisfo; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. INVITA La società a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 all’esponente Agenzia delle entrate-Riscossione entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata, con l’avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere dagli stessi resa comparendo in un’apposita udienza e che nel caso in cui non dovessero comparire o, sebbene comparsi, non rendano la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € __. Avv. __ (sottoscrizione avvocato) CommentoNella procedura di espropriazione forzata disciplinata dal codice di procedura civile quando a causa di contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito del debitore il giudice provvede su istanza di parte a compiere i necessari accertamenti. Nell’espropriazione forzata dei crediti disciplinata dalla normativa tributaria l’Amministrazione che si è servita dei mezzi semplificati di cui agli artt. 72 e 72-bis D.P.R. 602/1973 deve citare davanti al giudice il debitore e il terzo secondo le disposizioni ordinarie. Il giudizio che così è intrapreso si configura alla stregua di un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso. |