Citazione per l'accertamento dell'obbligo del terzo

Domenico Pagliuca
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Nell'ambito del procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, se sulla dichiarazione del terzo pignorato sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.

Formula

TRIBUNALE ORDINARIO DI ....

ATTO DI CITAZIONE

Per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ufficio di ….. con sede in….. via …..n°… in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ….., C.F. …..rappresentata e difesa dall’Avv. ….. C.F. …, PEC ….. come da mandato in calce, presso il cui studio in …… è domiciliata                                                                                   parte attrice

Sig. ……. n. a ….., il ….., res. ……, C.F.                                                                        debitore esecutato

Società ……., con sede in ….., C.F. ….., P. Iva ……                                                   terzo pignorato

FATTO

L’esponente Agenzia delle entrate-Riscossione vanta un credito per euro ….. nei confronti del sig. …… a causa di ….., come da copia dell’estratto del ruolo che si produce

A fronte del perdurante inadempimento fu intrapresa una procedura di espropriazione forzata presso terzi

Risultava, infatti, che al detto sig. …. dovevano essere corrisposte somme a titolo di …. Per forniture effettuate alla società ……, corrente in ….. con attività di …..

Nei confronti di tale società fu emesso l’ordine di pagare direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore esecutato sig….., per un ammontare complessivo di euro   … comprensivo del capitale, degli interessi, accessori e spese, con termine al …..

Il pagamento non è stato effettuato e invano l’esponente Agenzia lo ha sollecitato dopo la scadenza del termine.

MOTIVI

Ai sensi degli artt. 72 e 72-bis D.P.R. 602/1973 è pertanto provvedere mediante atto di citazione allo scopo di accertare l’esistenza del credito pignorato.

Le norme citate dispongono infatti che …..

 

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come sopra rappresentata e costituita ,

CITA

- il sig. __, nel suo domicilio in __, via __ n° __, quale debitore esecutato

- la società …… in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, quale terzo pignorato

A comparire dinanzi al Tribunale di __, nei suoi noti locali, sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., all’udienza del giorno……. alle ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che il debitore, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

accertare e dichiarare … ;

per l’effetto condannare il sig. __ (o la società __) al pagamento della somma di € __ oltre interessi fino alla data dell’effettivo soddisfo;

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.

INVITA

La società a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 all’esponente Agenzia delle entrate-Riscossione entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata, con l’avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere dagli stessi resa comparendo in un’apposita udienza e che nel caso in cui non dovessero comparire o, sebbene comparsi, non rendano la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € __.

Avv. __ (sottoscrizione avvocato)

Commento

Nella procedura di espropriazione forzata disciplinata dal codice di procedura civile quando a causa di contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito del debitore il giudice provvede su istanza di parte  a compiere i necessari accertamenti. Nell’espropriazione  forzata dei crediti disciplinata dalla normativa tributaria l’Amministrazione che si è servita dei mezzi semplificati di cui agli artt. 72 e 72-bis D.P.R. 602/1973 deve citare davanti al giudice il debitore e il terzo secondo le disposizioni ordinarie.

Il giudizio che così è intrapreso si configura alla stregua di un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso.

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