Memoria di costituzione del debitore

Domenico Pagliuca
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Nell’espropriazione forzata tributaria presso terzi il procedimento intrapreso con la citazione del debitore e del terzo è soltanto eventuale, a differenza da quanto stabilito per l’esecuzione disciplinata dal codice di procedura civile. La normativa tributaria prevede, infatti, forme espropriative semplificate che si risolvono in una intimazione al terzo di pagare direttamente al creditore procedente quanto dovuto al debitore.

Formula

TRIBUNALE DI .... 

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER

Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in ...., alla via ...., ...., elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC ...., che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al presente atto,

- debitore esecutato -

CONTRO

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in .... ( ....), alla via ...., ...., C.F. ...., in persona del Direttore pro-tempore, Sig. ...., elettivamente domiciliata in .... ( ....), alla via ...., ...., presso lo studio dell'Avv. ...., che la rappresenta e difende.

- creditore procedente -

FATTO

L'Agenzia delle Entrate Riscossione attivava, nei confronti del Sig. ...., in considerazione del mancato pagamento dell'importo di € ...., portato dalla cartella di pagamento n. ...., una procedura di espropriazione forzata di crediti presso terzi, individuando quale terzo pignorato la società .....

Nei confronti della detta società l’Agenzia ha emanato l’ordine di pagare ad essa, direttamente, il credito che il debitore vanta nei suoi confronti, come risulta dalla seguente documentazione: …..

Il pagamento non è stato effettuato entro il termine assegnato al debitor debitoris, nonostante i seguenti solleciti: ….

L’Agenzia ha dunque citato l’esponente e il terzo società …. a comparire davanti al tribunale di ….., competente per l’esecuzione al fine di effettuare l’accertamento dell’obbligo del terzo.

Con il presente atto l’esponente sig. … si costituisce nel procedimento per far risultare l’inesistenza del credito che si asserisce sussistente nei confronti della nominata società ….

MOTIVI

.....

Tanto ritenuto,

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare che nessuna obbligazione intercorre tra il terzo pignorato ed il debitore esecutato, e, quindi, che il terzo pignorato non è debitore di alcun importo nei confronti del Sig. ...., quale debitore esecutato;

2) condannare il creditore istante al pagamento delle spese processuali.

Si depositano i seguenti documenti:

1. ....;

2. ....;

3. ....;

4. .....

 

Luogo e data ....

Firma Difensore ....

PROCURA SECIALE

Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in ...., alla via ...., ...., elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., ...., delega a rappresentarlo e a difenderlo, nella procedura di accertamento dell'obbligo del terzo attivata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in ogni fase e grado del relativo procedimento, l'Avv. ...., conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso il suo studio in .... ( ....), alla via ...., .....

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo e data ....

Firma Mandante ....

Autentica della Firma ....

Commento

Nel procedimento esecutivo regolato dal codice di procedura civile cui rimanda l’art. 72 del D.P.R. n. 602/1973, Il creditore esegue il pignoramento presso terzi notificando al debitore e al terzo  un atto di citazione. Il debitore ha facoltà di costituirsi nella causa; il terzo è destinatario di un invito a comunicare una dichiarazione scritta avente ad oggetto la sussistenza, o meno, del credito pignorato. La normativa dettata per l’espropriazione forzata tributaria consente che l’Agente della riscossione segua le forme di questo procedimento; ma gli attribuisce il potere di evitare l’atto di citazione e di intimare al terzo di pagargli direttamente quanto dovuto al debitore pignorato. Se il pagamento non è effettuato, si procede con la notifica di un atto di citazione, secondo le norme del codice di procedura civile. Quando si procede con atto di citazione il debitore può avere interesse a costituirsi nella causa, la quale ha per scopo l’accertamento del suo credito verso il terzo.  

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