Atto di irrogazione sanzioni (art. 16 d.lgs. n. 472/1997)

Rosaria Giordano

Inquadramento

Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il trasgressore e i soggetti obbligati possono, in alternativa alla richiesta di definizione agevolata ovvero al ricorso giurisdizionale, produrre deduzioni difensive determinando l'improcedibilità e rinunciando così all'impugnazione immediata. Ciò comporta che se la memoria è stata prodotta da uno qualsiasi dei legittimati anche gli altri coobbligati non possono prestare impugnazione immediata e diventa improcedibile anche l'eventuale proposta avanzata da uno di essi.

Formula

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di ...

ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONI N. ...

Al Sig. ...

Via ...

Gentile contribuente,

Considerato che in data ... era stato notificato atto di contestazione della violazione ... , con determinazione della conseguente sanzione nell'importo di ... ;

Viste le deduzioni difensive tempestivamente presentate con le quali ha evidenziato che, rispetto all'atto di contestazione notificato, che ... ;

Ritenuto, tuttavia, che a differenza di quanto prospettato dal trasgressore nelle proprie deduzioni risulta documentalmente che il trasferimento della proprietà del cespite a Caio è stato trascritto nei registri immobiliari, pur essendo avvenuto in data ... , solo in data 15 gennaio 2013, sicché l'obbligo di denuncia del bene al Catasto edilizio urbano permaneva in capo al Sig. ... ;

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Visto il d.lgs n. 472/1997; Ritenuto che i fatti esposti escludono la sussistenza di cause di non punibilità (art. 6 del d.lgs. n. 472/1997); Tenuto conto della gravità della violazione, desunta dal numero di unità immobiliari non dichiarate (art. 7 del d.lgs. n. 472/1997); Tenuto conto del fatto che non sono stati forniti elementi idonei ad escludere l'obbligo di presentare la dichiarazione in catasto; Considerato che nei tre anni precedenti non risulta essere incorso in altre violazioni delle medesime disposizioni, definite ai sensi degli artt. 13,16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997; pagina 1 di 4 Si applica la seguente sanzione amministrativa: a) Importo della sanzione ... ;

b) Spese di notifica del presente atto: ... ;

• Ricorso/Reclamo e mediazione Quando e come presentare ricorso (artt. 17-bis e seguenti del d.lgs. n. 546/1992) Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto (art. 1, l. n. 742/1969). Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In tali casi, il ricorso non è pagina 2 di 4 procedibile fino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, previsti per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del d.lgs. n. 546/1992) Il ricorso deve essere intestato allaCorte di Giustizia Tributaria di Primo Grado  territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di ...

Come notificare il ricorso La notifica può avvenire tramite: - consegna diretta allo stesso Ufficio, che rilascia la relativa ricevuta; - spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno; - Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del c.p.c.); - posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013, e dei successivi provvedimenti di attuazione. Dati da indicare nel ricorso - la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado a cui si presenta ricorso; - le generalità di chi presenta il ricorso; - il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del d.l. n. 98/2011); - l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte che sta in giudizio personalmente; - il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente; - la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto; - la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate contro cui si presenta ricorso; - il numero dell'atto impugnato; - i motivi del ricorso; - eventuale proposta di mediazione; - le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado , e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del d.P.R. n. 115/2002); - la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito; - la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso. Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 €, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. Come costituirsi in giudizio Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve, nei 30 giorni successivi, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, in forma telematica, presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado  o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il fascicolo deve contenere: - l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario o il ricorso notificato tramite P.E.C., oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso; - la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o la ricevuta di P.E.C.; - la documentazione relativa al versamento del contributo unificato; - la fotocopia dell'atto impugnato, completa della documentazione relativa alla notifica; - la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e il valore della lite. Prima di costituirsi in giudizio Lei è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del d.P.R. n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso/reclamo, anche pagina 3 di 4 nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso: • uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale; • banche, utilizzando il modello F23; • tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento). I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002). La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese. Responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio (art. 5, l. n. 241/1990).

Il presente atto si compone di ... pagine.

Luogo e data ...

Il Funzionario delegato ...

Firma su delega del Direttore Provinciale ( ... ) 1 .

[1] 1. Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 102/2009.

COMMENTO

Il procedimento sanzionatorio inizia con la notifica al trasgressore, da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'atto di contestazione delle violazioni che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi:

- i fatti attribuiti al trasgressore (che non consistono esclusivamente in quelle che configurano la fattispecie illecita sanzionata, ma ricomprendono anche quelli che incidono sull'esercizio del potere sanzionatorio);

- gli elementi probatori ovvero l'indicazione delle prove a sostegno della pretesa sanzionatoria;

- le norme applicate, che sono diverse dalle norme che l'A.F. ritiene siano state violate. La disposizione si riferisce alle norme sanzionatorie, sebbene queste disciplinano il contenuto dell'atto di contestazione che è prodromico al procedimento di irrogazione della sanzione. Soltanto nell'ipotesi di assenza di deduzioni l'atto di contestazione coincide con quello di irrogazione (art. 17);

- i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni;

- inoltre, l'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme effettivamente dovute, l'indicazione della possibilità di produrre entro il termine di 60 giorni deduzioni difensive qualora non si acceda alla definizione agevolata e, infine, l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa alla quale è possibile proporre l'impugnazione immediata.

Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il trasgressore e i soggetti obbligati possono, in alternativa alla richiesta di definizione agevolata ovvero al ricorso giurisdizionale, produrre deduzioni difensive determinando l'improcedibilità e rinunciando così all'impugnazione immediata. Ciò comporta che se la memoria è stata prodotta da uno qualsiasi dei legittimati anche gli altri coobbligati non possono prestare impugnazione immediata e diventa improcedibile anche l'eventuale proposta avanzata da uno di essi.

Se l'ufficio non condivide, come nell'esemplificazione proposta, le deduzioni deve emanare apposito atto di irrogazione, adeguatamente motivato a pena di nullità, da notificare a tutti i coobbligati entro un anno dalla presentazione delle deduzioni medesime.

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