Memoria di costituzione a fronte del ricorso contro l'atto di irrogazione delle sanzioni (generico)

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'Amministrazione finanziaria che intende difendersi attivamente nel processo tributario deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni ed i documenti che intende produrre. La violazione del termine comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Il contenuto delle controdeduzioni deve essere limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi. In particolare, mediante tale atto non può essere integrato o modificato l'atto oggetto di impugnazione.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ... CONTRODEDUZIONI 1

Agenzia delle Entrate di ... , rappresentata e difesa dal funzionario delegato, indirizzo P.E.C. ... ;

- resistente –

Il sig. ... , rappresentato e difeso come in atti

- ricorrente -

P R E M E S S O CHE

- in data ... Il sig. ... ha proposto ricorso contro il provvedimento di irrogazione sanzione n. ... , relativo all'anno di imposta ... , deducendo la ricorrenza della causa di non punibilità ex art. 6 del d.lgs. n. 472/1997, in quanto ...

DEDUCE 2

L'infondatezza del ricorso proposto chiedendone il rigetto.

In vero – sebbene sulla questione interpretativa siano intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione – la disposizione ... non era incerta nella sua portata tanto da giustificare la ricorrenza di una causa di non punibilità.

In primo luogo, difatti, l'orientamento sostenuto dal precedente di legittimità citato dal ricorrente era assolutamente isolato nella giurisprudenza della S.C. In senso contrario si erano infatti espresse numerose decisioni (v., tra le altre, ... ).

In tale contesto non appare privo di rilievo sottolineare che l'Agenzia delle Entrate, in data ... , aveva già emesso una circolare interpretativa della normativa ...

Si chiede pertanto all'Ill.ma Corte Tributaria di ... , di rigettare integralmente il ricorso proposto, con regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

Si allega la seguente documentazione:

1. ... ;

2. ... ;

3. ...

Luogo e data ...

Firma ...

[1] 1.  L'art. 16 d.l. n. 119/2018 (Giustizia tributaria digitale), modificando il comma 3 dell'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. La stessa modifica normativa chiarisce che per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Corte di giustizia tributaria o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. Si precisa che il suddetto obbligo non vale per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (art. 16-bis, comma 3-bis d.lgs. n. 546/1992); tuttavia se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso (art. 16-bis, comma 3-bis del d.lgs. n. 546/1992).

[2] 2. In particolare, mediante le controdeduzioni la parte resistente nel giudizio tributario deve limitarsi ad assumere posizione ed a difendersi rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito. Non potrà essere invece integrato l'atto impugnato, né potranno essere formulate domande riconvenzionali.

COMMENTO

L'Amministrazione finanziaria che intende attivamente difendersi deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni e i documenti che intende produrre: tale termine non è tuttavia perentorio (Cass., sez. trib., n. 13331/2009).

In vero, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. n. 2585/2019).

La stessa mancata costituzione non comporta, per la parte resistente, altra conseguenza se non la perdita di talune possibilità di difesa (e.g., preclusione deposito di atti/documenti anche in appello). Tuttavia, considerato che solo la parte costituita può ricevere comunicazione della trattazione e del dispositivo della sentenza, appare evidente l'interesse dell'ufficio alla costituzione.

Il contenuto delle controdeduzioni è limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito (non rilevabili d'ufficio) e, se del caso, alla chiamata in causa di terzi. Con le controdeduzioni, l'ufficio intimato non può, però, integrare o modificare l'atto impugnato (Cass., sez. trib., n. 8569/2001), né proporre domande riconvenzionali (Cass., sez. trib., n. 4334/2002).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario