Ricorso amministrativo in alternativa all'azione dinanzi al giudice ordinario art. 18, d.lgs. n. 472/1997.InquadramentoL'art. 18 del d.lgs. n. 472/1997, nel prevedere che, contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso alle commissioni tributarie, precisa, al secondo comma, che se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. FormulaAGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale di ... [1] RICORSO AMMINISTRATIVO In data ... , il sottoscritto ... ha ricevuto notifica dell'atto di irrogazione della sanzione n. ... , correlata all'avviso di addebito n. ... , per il presunto mancato assolvimento degli oneri contributivi del sig. ... , dipendente della propria impresa individuale, in qualità ... , nell'anno di imposta ... Premesso che si tratta di sanzione relative a credito non erariale, la cui impugnazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, si deposita, in via alternativa, il presente ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 472/1997, chiedendo l'annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio. Invero, come si evince dalla documentazione allegata (doc. 1-3), il sig. ... , nell'anno di imposta ... , non era ancora dipendente a titolo subordinato dell'impresa dello scrivente, presentandovi una collaborazione autonoma corredata dall'apertura di partita IVA. Con riferimento a tale tipologia di collaborazione sono stati assolti tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente (doc. 4-5). Si richiede, pertanto, l'annullamento in autotutela dell'atto di irrogazione di sanzioni notificato. Luogo e data ... Sottoscrizione ... 1. Tale competenza è espressamente attribuita dall'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997. COMMENTOL'art. 18 del d.lgs. n. 472/1997, nel prevedere che, contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso alle commissioni tributarie, precisa, al secondo comma, che se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo deve essere proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente avendo riguardo alla sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni. |