Memoria del contribuente a fronte del ricorso dell'Ufficio ex art. 22 del d.lgs. n. 472/1997InquadramentoL'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che, quando vi è fondato timore di perdere la garanzia del credito, l'ufficio finanziario o l'ente possono chiedere, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei loro beni. Di regola la Corte decide con sentenza sulla richiesta a seguito della fissazione di un'udienza nel contraddittorio con il contribuente. Nell'esemplificazione proposta, il contribuente controdeduce rispetto ai fatti posti dall'Amministrazione finanziaria a sostegno della domanda cautelare quanto alla ricorrenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... MEMORIA 1 Il Sig. ...., nato a ...., il ...., e residente in ...., C.F. ...., elettivamente domiciliato in ...., via ...., presso lo Studio dell'Avv. ...., il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto 2 ; - resistente - Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa come in atti; - ricorrente - PREMESSO CHE – in data .... l'Agenzia delle Entrate ha richiesto la concessione nei confronti del Sig. .... ex art. 22 del d.lgs. n. 472/1997 dei provvedimenti cautelari costituiti dall'iscrizione ipotecaria su alcuni immobili indicati in ricorso, nonché dal sequestro conservativo su tutti i beni dello stesso sino alla concorrenza dell'importo di € ...., in virtù dell'atto di contestazione ...., notificato in data ...., nonché del provvedimento di irrogazione di sanzioni n. ..... A fondamento del ricorso, l'Agenzia ha evidenziato, quanto al periculum in mora, .... DEDUCE L'infondatezza del ricorso proposto per mancanza dei richiesti presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora. Invero, sotto un primo profilo, ..... Quanto alle condotte “distrattive” imputate al resistente, per un verso, si sottolinea che le stesse .... e, per un altro, che, in ogni caso, il patrimonio dello stesso, come risulta dalla stessa documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, è assolutamente idoneo a fare fronte alle pretese erariali, ove queste si rivelassero fondate. Si chiede pertanto il rigetto del ricorso. Si allega la seguente documentazione: 1. ....; 2. ....; 3. ..... Luogo e data .... Firma .... PROCURA 3 Il Sig. ...., nomina proprio procuratore alle liti l'Avv. ...., e per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ..... Luogo e data .... Firma Mandante .... Autentica della Firma .... [1] [1]L'art. 16 (Giustizia tributaria digitale) del d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. La stessa modifica normativa chiarisce che per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Commissione (ora Corte di giustizia tributaria) o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. Si precisa che il suddetto obbligo non vale per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (art. 16-bis, comma 3-bis del d.lgs. n. 546/1992); tuttavia se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso (art. 16-bis, comma 3-bis del d.lgs. n. 546/1992). [2] [2]Occorre considerare che l'art. 12 del d.lgs. n. 546/1992 contempla l'obbligo dell'assistenza in giudizio di un difensore abilitato, per le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997. L'obbligo non sussiste per le controversie il cui valore non sia maggiore di tremila euro, calcolato sulla base dell'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione, o in caso di vizio che determina la nullità della procura al difensore, si applica, per espresso rinvio dell'art. 12, la disciplina dell'art. 182 c.p.c. Possono essere abilitati all'assistenza tecnica: – gli avvocati, i commercialisti (iscritti nella sezione A del relativo albo), i consulenti del lavoro; – se iscritti nell'elenco tenuto a cura del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed in possesso degli ulteriori requisiti richiesti per ciascuna categoria, a titolo esemplificativo: gli impiegati delle carriere dirigenziale; gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza; i dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate dal CNEL, e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate; i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, limitatamente alle controversie dei propri assistiti, se scaturite da adempimenti per i quali i CAF hanno prestato assistenza. L'elenco di cui sopra è tenuto secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, congiuntamente alla determinazione delle ipotesi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. Allo stato attuale il decreto è in fase di approvazione; – se iscritti nei relativi albi professionali, e per le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo di una particella e la consistenza, il classamento delle unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale: gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari; – se iscritti nel relativo albo e per le controversie relative ai tributi doganali: gli spedizionieri doganali. I soggetti indicati possono stare in giudizio personalmente limitatamente alle controversie rientranti nell'ambito della loro attività. [3] [3]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale. CommentoIn tema di sanzioni tributarie l'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che quando vi è fondato timore di perdere la garanzia del credito, l'ufficio finanziario o l'ente possono chiedere, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei loro beni. Si stabilisce, quindi, che – salvi i casi di particolare urgenza, nei quali il presidente della Corte di giustizia tributaria può provvedere con decreto suscettibile di successiva conferma – la corte di giustizia tributaria decide sulle istanze di sequestro conservativo con sentenza. Nella originaria formulazione era previsto dal comma 4 che, una volta che il presidente avesse provveduto inaudita altera parte con decreto motivato, era ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni, il quale avrebbe provveduto in camera di consiglio con sentenza, sentite le parti. A seguito della riforma operata con d. lgs. 24 settembre 2015, n. 156, la fase presidenziale si nutre di una sommaria istruttoria, potendo il Presidente della Corte di giustizia tributaria assumere sommarie informazioni. In caso di concessione della misura cautelare, il presidente fissa, con lo stesso decreto, l’udienza in camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni e assegna al richiedente un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la Corte di giustizia tributaria conferma o revoca i provvedimenti emanati inaudita altera parte con ordinanza, anziché con sentenza. Resta fermo, invece, il provvedimento di sentenza di concessione della misura cautelare operato direttamente dal collegio, ove il Presidente abbia rigettato la richiesta di misura cautelare inaudita altera parte (comma 3). In considerazione della natura tipicamente cautelare della decisione concernente il sequestro conservativo, si è discusso in ordine ai rimedi esperibili avverso tale provvedimento. Sulla questione, la Corte di cassazione ha affermato che il provvedimento con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado decide sull'istanza di concessione del sequestro conservativo formulata dalla Amministrazione, in quanto espressamente qualificato come sentenza dall'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997, è soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, vale a dire l'appello ed il successivo ricorso per cassazione; e ciò ancorché si tratti di provvedimento che non assume la stabilità tipica di un vero e proprio giudicato, in quanto destinato a perdere efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito (Cass. n. 13148/3018; v. anche Cass. n. 24527/2007, con riguardo all'iscrizione di ipoteca). |