Memoria di costituzione nel giudizio di appello contro la sentenza emessa nel procedimento ex art. 22 del d.lgs. n. 472/1997

Rosaria Giordano

Inquadramento

La decisione sul ricorso cautelare dell'Amministrazione finanziaria proposto ex art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 è assunta, dopo l'udienza nel contraddittorio tra le parti, con sentenza appellabile. Nell'esemplificazione proposta, l'Amministrazione finanziaria deposita le proprie controdeduzioni rispetto all'appello del contribuente contro la pronuncia di accoglimento della domanda cautelare.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL ....

CONTRODEDUZIONI

Agenzia delle Entrate di ...., elettivamente domiciliata in ...., via ...., presso lo Studio dell'Avv. ...., il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;

- Appellata -

Il Sig. ...., rappresentato e difeso come in atti;

- Appellante -

PREMESSO CHE

– in data .... il Sig. .... ha proposto ricorso in appello a codesta Corte di giustizia tributaria di secondo grado contro la sentenza n. ...., resa, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di ...., in accoglimento del ricorso cautelare proposto da questa Agenzia, chiedendo la riforma di tale pronuncia per un'assunta insussistenza dei presupposti per tale accoglimento.

DEDUCE 1

I motivi di appello così ripercorsi sono infondati e la decisione gravata merita totale conferma.

Per vero, a differenza di quanto prospettato dall'appellante, nel periodo immediatamente successivo alla verifica della Guardia di Finanza presso l'impresa dello stesso terminata con notifica di verbale di contestazione in data .... il Sig. .... ha iniziato a “disperdere” la propria garanzia patrimoniale ponendo in essere diversi atti di vendita dei propri beni (doc. 1-5).

Pertanto, tenuto conto che dal verbale della Guardia di Finanza, cui sono seguiti regolari atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, si evince che .... (doc. 6).

È palese quindi la sussistenza degli invocati presupposti e del fumus bonis juris e del periculum in mora come correttamente individuati dal giudice di primo grado.

Si chiede pertanto il rigetto dell'appello.

Si allega la seguente documentazione:

1. ....;

2. ....;

3. ....;

.....

Luogo e data ....

Firma ....

[1] [1]In particolare, mediante le controdeduzioni l'appellato espone le proprie difese in replica ai motivi dedotti dall'appellante e solleva eventuali eccezioni, processuali e di merito.

Commento

Dopo la notifica dell'appello principale, l'appellato ha l'onere di costituirsi in giudizio mediante il deposito, obbligatoriamente in forma telematica dalla data del 1° luglio 2019, presso la segreteria del giudice adito, delle controdeduzioni all'appello in tante copie quante sono le parti in causa.

L'appellato ha l'onere di costituirsi entro sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale: tuttavia tale termine non è perentorio (Cass. n. 64/2010), in quanto la mancata costituzione non comporta, per la parte resistente, altra conseguenza se non la perdita di talune possibilità di difesa, quanto, ad esempio, la possibilità di proporre il gravame incidentale (Cass. n. 766/2011).

L'atto di controdeduzioni contiene l'esposizione delle difese in replica ai motivi dedotti dall'appellante e le eccezioni, processuali e di merito, che l'appellato intende sollevare.

Eventualmente, le controdeduzioni possono contenere anche l'appello incidentale (se ne ricorrono i presupposti) ovvero la riproposizione delle questioni assorbite in primo grado, per il c.d. “effetto devolutivo” dell'appello.

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