Nota spese dell'ente locale

Lucio Di Nosse

Inquadramento

L'ente locale può nominare un proprio difensore per farsi assistere nelle controversie tributarie

Ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c. il difensore, fino al momento della discussione in pubblica udienza, deposita la nota spese (da inserire nel fascicolo di parte). Qualora non vi sia la discussione in pubblica udienza, la nota spese va depositata unitamente alle memorie o brevi repliche. La nota può essere presentata anche dal contribuente che ricorra – potendolo – senza assistenza del difensore tecnico, ma, anche in tal caso deve riguardare solo le «spese sostenute» nei confronti di terzi.

Formula

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  DI .... RICORSO N. ....

R.G.R. n. ....

NOTA DELLE SPESE DI GIUDIZIO DEL DIFENSORE DELL'ENTE LOCALE

(art. 75 disp. att. c.p.c.)

Il Sottoscritto Avv. .... con studio in .... alla via .... n. ...., CAP .... ed ivi elettivamente domiciliato, procuratore costituito dell'ente ...., in virtù di procura ...., nel giudizio iscritto al n. .... R.G.R., proposto .... avverso l'atto .... Deposita la presente

NOTA SPESE e COMPENSI

Nota spese ai sensi del d.m. n. 55/2014 e del successivo d.m. n. 37/2018, redatta con riferimento allo scaglione da € .... ad € ...., relativo ai giudizi innanzi alle Corti Tributarie.

Oggetto: giudizio n. .... R.G.R. davanti alla CT .... sez. ....

Parti: ....

Valore della causa: € ....

– FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSIA: € ....

– FASE INRODUTTIVA DELLA CONTROVERSIA: € ....

– FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE: € ....

– FASE DECISIONALE DELLA CONTROVERSIA: € ....

– FASE CAUTELARE: € ....

TOTALE: € ....

oltre le seguenti voci:

SPESE GENERALI (15% su compensi professionali): € ....

C.P.A. (4% su compensi professionali + spese generali): € ....;

SPESE ESENTI: € ...., di cui € .... per CUT.

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARSI, S.E.O.: € ....

Luogo e data ....

Firma Avvocato ....

(sottoscrizione del difensore)

Commento

L'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Corte tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

In particolare il comma 2-ter sancisce che le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

Il comma 2-quinquies dispone che i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali.

Spetta solo al sindaco il potere di rappresentare il Comune nel processo tributario, come ricorrente o parte resistente; pertanto, i dirigenti comunali non hanno alcun potere di agire o di resistere in giudizio in mancanza di un'espressa previsione contenuta nello statuto comunale o, in alternativa, nel regolamento dell'ente, ma solo se lo statuto contenga un rinvio espresso alla norma regolamentare. È questo il principio di diritto sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 27579 depositata il 30 ottobre 2018.

La Corte di Cassazione ha affermato che, nell'ipotesi in cui lo statuto o il regolamento affidi la rappresentanza del Comune a stare in giudizio al dirigente dell'Ufficio legale, quest'ultimo, qualora abbia i requisiti, “può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico a un professionista legale interno o del libero foro e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione” (Cass., S.U., n. 12868/2005; Cass. n. 4556/2012; Cass. n. 7402/2014).

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 l. n. 247/2012, è prevista l'iscrizione in un elenco speciale annesso all'albo per gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituititi presso gli enti pubblici, iscrizione obbligatoria per compiere le prestazioni (assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali abituali).

Tale iscrizione nell'elenco speciale è prescritta per l'esercizio dell'attività di assistenza, di rappresentanza e difesa dell'ente pubblico presso il quale l'avvocato presta, in via esclusiva, la propria opera.

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