Memoria di costituzione del litisconsorte pretermesso

Lucio Di Nosse

Inquadramento

L 'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Pertanto, se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE

Nell'interesse di ... Ovvero dell'Ente ... (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Regione/Provincia/Comune) in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce a questo ricorso dal Dott. ... nato a ... il ... – in qualità di ... )

PREMESSO CHE

- in data ... a ... ovvero all'Ente è stato notificato da ... il ricorso per integrazione del contraddittorio nel giudizio iscritto al n. proposto da ... avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... ;

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

1) Si riporta al contenuto del ricorso introduttivo, condividendo tutti i motivi in fatto ed in diritto nello stesso indicati e ne chiede l'accoglimento. Deduce inoltre che ...

2) Oppure: Questo ente si riporta a tutte le eccezioni e deduzioni già formulate dal resistente ente ... ed aderisce ai motivi già indicati nelle precedenti controdeduzioni.

PRECISA

che ...

Insiste per l'inammissibilità/ il rigetto del ricorso per ile seguenti ragioni:

1) ...

2) ...

3) ...

Le spese di lite relative alla presente fase processuale vanno poste a carico di ...

Si allega:

1) ...

Luogo e data ...

Firma ...

Commento

Anche nel processo tributario sussistono ipotesi di litisconsorzio necessario. La fattispecie è disciplinata dall'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, il quale al primo comma dispone che se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Pertanto, se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito dal giudice a pena di decadenza.

Le ipotesi più frequenti di litisconsorzio necessario riguardano l'impugnazione di atti emessi nei confronti di società di persone e dei loro soci, di comproprietari del medesimo bene, di eredi del contribuente, di coobbligati per legge rispetto alla medesima obbligazione tributaria, di venditore ed acquirente di un bene.

La sentenza emessa in assenza di litisconsorti necessari è inutiliter data, vale a dire improduttiva di effetti e insuscettibile di passare in giudicato sia nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi , sia nei confronti di quelli che hanno partecipato al giudizio.

Colui che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità. Ne consegue che chi deduca la mancata "vocatio in jus" di uno degli eredi del "de cuius" è tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione di eredità ad opera dello stesso (Cass. II, n. 11318/2018).

In tema di rettifica del reddito di una società di persone, l'inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo

(Cass. VI-5, ord. n. 3789/2018).

La controversia, diretta al riconoscimento della qualità di socio di una società di persone, coinvolge la distribuzione delle quote sociali e la composizione stessa del gruppo sociale e, pertanto, nel relativo processo, sono litisconsorti necessari sia la società sia i soci. Nella specie il giudizio si era svolto senza l'intervento del socio accomandante e il riconoscimento della qualità di socio riguardava una società in accomandita (Cass. VI-1, ord. n. 19057/2017).

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