Memoria di costituzione del litisconsorte pretermessoInquadramentoL 'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 (trasfuso a far data al 1°gennaio 2027 nell’art. 58 del Testo Unico della Giustizia Tributaria) dispone che se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Pertanto, se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ... Sezione n. ... R.G.R. n. ... MEMORIA DI COSTITUZIONE Nell'interesse di ... Ovvero dell'Ente ... (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Regione/Provincia/Comune) in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce a questo ricorso dal Dott. ... nato a ... il ... – in qualità di ... ) PREMESSO CHE - in data ... a ... ovvero all'Ente è stato notificato da ... il ricorso per integrazione del contraddittorio nel giudizio iscritto al n. proposto da ... avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... ; SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO 1) Si riporta al contenuto del ricorso introduttivo, condividendo tutti i motivi in fatto ed in diritto nello stesso indicati e ne chiede l'accoglimento. Deduce inoltre che ... 2) Oppure: Questo ente si riporta a tutte le eccezioni e deduzioni già formulate dal resistente ente ... ed aderisce ai motivi già indicati nelle precedenti controdeduzioni. PRECISA che ... Insiste per l'inammissibilità/ il rigetto del ricorso per ile seguenti ragioni: 1) ... 2) ... 3) ... Le spese di lite relative alla presente fase processuale vanno poste a carico di ... Si allega: 1) ... Luogo e data ... Firma ... CommentoAnche nel processo tributario sussistono ipotesi di litisconsorzio necessario. La fattispecie è disciplinata dall'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 (trasfuso a far data al 1°gennaio 2027 nell’art. 58 del Testo Unico della Giustizia Tributaria), il quale al primo comma dispone che se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Pertanto, se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito dal giudice a pena di decadenza. Le ipotesi più frequenti di litisconsorzio necessario riguardano l'impugnazione di atti emessi nei confronti di società di persone e dei loro soci, di comproprietari del medesimo bene, di eredi del contribuente, di coobbligati per legge rispetto alla medesima obbligazione tributaria, di venditore ed acquirente di un bene. Non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi instaurati separatamente dalla società di persone e dai soci, laddove le predette impugnazioni siano state comunque esaminate dai giudici di merito in un unico contesto e come un’unica causa (Cass. n. 26307/2022). Non sussiste, altresì, litisconsorzio necessario quando l'avviso di accertamento riguarda distinte obbligazioni tributarie riferibili a persone fisiche diverse, ancorché coinvolte nel medesimo contesto fattuale (Cass. n. 12321/2026). Distinto dal litisconsorzio necessario è la solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta nella quale non sussiste litisconsorzio necessario e il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali (Cass. n. 25831/2025). Al litisconsorte pretermesso devono essere notificati entro il termine stabilito dalla Corte di giustizia tributaria il ricorso introduttivo e gli altri atti del giudizio (ordinanza, verbali di causa). La sentenza emessa in assenza di litisconsorti necessari è inutiliter data, vale a dire improduttiva di effetti e insuscettibile di passare in giudicato sia nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi , sia nei confronti di quelli che hanno partecipato al giudizio. Colui che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità. Ne consegue che chi deduca la mancata "vocatio in jus" di uno degli eredi del "de cuius" è tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione di eredità ad opera dello stesso (Cass. II, n. 11318/2018). In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass. n. 23497/2023). In tema di rettifica del reddito di una società di persone, l'inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo(Cass. VI-5, ord. n. 3789/2018). L'ipotesi più frequente concerne la configurabilità di una società di fatto: la relativa controversia comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 9128/2024). |