Notifica in mani proprieInquadramentoLa notifica (o notificazione) è un atto giuridico per mezzo del quale si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento. La notificazione validamente eseguita conferisce conoscenza legale dell'atto e produce gli effetti giuridici previsti dall'ordinamento; in ambito tributario non ammette equipollenti. Dal 1° luglio 2019 la notifica degli atti del processo tributario può avvenire esclusivamente in forma telematica. Nei casi residui tassativamente indicati dalla legge, la notificazione è ancora eseguita per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario o attraverso le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente. FormulaMODELLO DI RELAZIONE DI NOTIFICA A MANI PROPRIE Su richiesta di ... e del suo difensore avv./dott.comm./altro ... come in atti individuati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'appello di ... , ho notificato il su esteso atto a ... ... , residente/domiciliato in ... , ed ivi recatomi , (oppure avendolo rinvenuto in/presso ... ) ne ho consegnato copia a mani proprie del medesimo destinatario, (ovvero: il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto). Luogo e data ... Firma Dell'ufficiale Giudiziario ... CommentoIl processo tributario telematico è diventato obbligatorio; dal 1° luglio 2019 le parti notificano e depositano gli atti processuali e i documenti esclusivamente con modalità telematiche secondo le regole indicate nel d.m. n. 163/2013, e nel d.d. 4 agosto 2015; l'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119/2018, dispone che l'obbligo si applica “ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019”. La notifica a mezzo P.E.C. deve avvenire secondo le disposizioni contenute nel regolamento sul processo tributario telematico (d.m. n. 163/2013). L'indicazione dell'indirizzo P.E.C. ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti (art. 16-bis, comma 4, d.lgs. n. 546/1992). Dal 1° luglio 2019 - a seguito delle modifiche dell'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 apportate con il d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018 - la notifica a pezzo P.E.C. è diventata obbligatoria. Tuttavia, secondo la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 16-bis, nei casi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e qualora l'indirizzo P.E.C. non sia rinvenibile nei pubblici elenchi, le notificazioni devono essere eseguite ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992. L'obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non si applica per quei soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. In tal caso la notifica degli atti processuali avviene generalmente a mezzo dell'ufficiale giudiziario che procede alla redazione della relata di notifica. La notificazione è effettuata “a mani proprie” quando l'atto viene consegnato direttamente al destinatario persona fisica (art.138 c.p.c.). L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie La legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., spetta alla parte, la quale può chiederne l'esecuzione sia personalmente che a mezzo di difensore munito di procura, sicché l'inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto (Cass. V, n. 10102/2017). |