Notifica nella residenza, dimora e domicilio

Lucio Di Nosse

Inquadramento

La notifica o notificazione è un atto giuridico per mezzo del quale si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento. La notificazione validamente eseguita conferisce conoscenza legale dell'atto e produce gli effetti giuridici previsti dall'ordinamento; in ambito tributario non ammette equipollenti. Dal 1° luglio 2019 la notifica degli atti del processo tributario può avvenire esclusivamente in forma telematica.

Nei casi residui tassativamente indicati la notificazione è eseguita per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario o mediante le ulteriori modalità previste dalla legge.

Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.

Formula

MODELLO DI RELAZIONE DI NOTIFICA NELLA RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO

Su richiesta di ... e del suo difensore avv./dott.comm./altro ... come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'appello di ... , ho notificato il su esteso atto a ... ... , residente / domiciliato/ dimorante in ... , ed ivi recatomi , stante l'assenza del destinatario ne ho consegnato copia a mani di ... , in qualità di ... .

Luogo e data ...

L'Ufficiale Giudiziario ...

Commento

L'obbligo della notifica del ricorso a mezzo P.E.C. non si applica per quei soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro.

In tal caso la notifica degli atti processuali avviene generalmente a mezzo dell'ufficiale giudiziario che procede alla redazione della relata di notifica. L'art. 139 c.p.c. dispone che se la notifica non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Alla pari dei luoghi in cui ricercare il destinatario che sono indicati tassativamente anche l'ordine delle persone successivamente previste al secondo e terzo comma risulta tassativo. Pertanto, sarà possibile passare da una categoria all'altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente. La norma, inoltre, specifica che il portiere o il vicino devono sottoscrivere una ricevuta che attesti l'avvenuta notifica, e l'ufficiale giudiziario deve comunicare al destinatario dell'atto l'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In mancanza di tali adempimenti la notifica si deve considerare nulla.

Il processo tributario telematico è diventato obbligatorio; dal 1à luglio 2019 le parti notificano e depositano gli atti processuali e i documenti esclusivamente con modalità telematiche secondo le regole indicate nel d.m. n. 163/2013, e nel d.d. 4 agosto 2015; l'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119/2018, dispone che l'obbligo si applica “ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019”.

La notifica a mezzo P.E.C. deve avvenire secondo le disposizioni contenute nel regolamento sul processo tributario telematico (d.m. n. 163/2013). L'indicazione dell'indirizzo P.E.C. ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti (art. 16-bis, comma 4, d.lgs. n. 546/1992). Dal 1° luglio 2019 - a seguito delle modifiche dell'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 apportate con il d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018 - la notifica a pezzo P.E.C. è diventata obbligatoria. Tuttavia secondo la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 16-bis, nei casi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e qualora l'indirizzo P.E.C. non sia rinvenibile nei pubblichi elenchi, le notificazioni devono essere eseguite ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992.

La legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., spetta alla parte, la quale può chiederne l'esecuzione sia personalmente che a mezzo di difensore munito di procura, sicché l'inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto (Cass. V, n. 10102/2017).

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