Notificazione alle persone giuridiche e alle società non aventi personalità giuridica.InquadramentoLa notifica o notificazione è un atto giuridico per mezzo del quale si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento. La notificazione validamente eseguita conferisce conoscenza legale dell'atto e produce gli effetti giuridici previsti dall'ordinamento; in ambito tributario non ammette equipollenti. Dal 1° luglio 2019 la notifica degli atti del processo tributario può avvenire esclusivamente in forma telematica. Nei casi residui tassativamente indicati dalla legge, la notificazione è ancora eseguita per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario (il quale può eseguirla personalmente o avvalendosi del servizio postale) oppure direttamente dalla parte a mezzo del servizio postale. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria. FormulaRELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto ... , in qualità di ... , ho notificato l'allegato atto ... alla società ... (denominazione destinatario), con sede legale in ... , Via ... n. ... , per darne piena e legale conoscenza, mediante consegna a ... , qualificatosi ... , ovvero mediante spedizione del plico a mezzo del servizio postale; ho quindi provveduto ad eseguire le ulteriori formalità previste dalla legge e precisamente: 1) ... 2) ... Luogo e data ... L'ufficiale Giudiziario ... CommentoIl processo tributario telematico è diventato obbligatorio; dal 1° luglio 2019 le parti notificano e depositano gli atti processuali e i documenti esclusivamente con modalità telematiche secondo le regole indicate nel d.m. n. 163/2013, e nel d.d. 4 agosto 2015; l'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119/2018, dispone che l'obbligo si applica “ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019”. La notifica a mezzo P.E.C. deve avvenire secondo le disposizioni contenute nel regolamento sul processo tributario telematico (d.m. n. 163/2013). L'indicazione dell'indirizzo P.E.C. ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti (art. 16-bis, comma 4, d.lgs. n. 546/1992). Dal 1° luglio 2019 - a seguito delle modifiche dell'articolo 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 apportate con il d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018 - la notifica a pezzo P.E.C. è diventata obbligatoria. Tuttavia secondo la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 16-bis, nei casi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e qualora l'indirizzo P.E.C. non sia rinvenibile nei pubblichi elenchi, le notificazioni devono essere eseguite ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992. L'obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non si applica per quei soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. Dispone l'art. 16 d.lgs. n. 546/1992 che le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e ss. c.p.c., e quindi la notifica degli atti processuali avviene generalmente a mezzo dell'ufficiale giudiziario. L'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992 al comma 3 prevede che le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Infine, il quarto comma prevede che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2; l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. Quando la notifica dell'atto processuale deve essere eseguita nell'ambito del comune in cui ha sede l'ufficio notifiche, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale, eccetto il caso in cui la legge, il giudice o la parte dispongano o richiedano che la notifica sia effettuata personalmente. Se invece la notifica deve essere eseguita fuori dal Comune, l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale a meno che la parte richieda che la notifica sia effettuata di persona. La notificazione a mezzo posta di un atto d'imposizione tributaria, qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale; ai fini della validità della notifica, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890/1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (Cass. VI, ord. n. 6242/2017). In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna. |