Denuncia di variazione dell'indirizzo del difensore domiciliatario

Lucio Di Nosse

Inquadramento

L'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992, regola gli effetti giuridici delle variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede del contribuente ai fini delle notificazioni degli atti processuali dell'amministrazione finanziaria.

Formula

MODELLO DI DENUNCIA DI VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL DIFENSORE IN PENDENZA DI GIUDIZIO TRIBUTARIO

Il sottoscritto Avv./Dott.Comm./altro ... nato a ... il ... C.F. ... già con studio in ... alla via ... n. ... , cap, che rappresenta ... e difende il contribuente ... , il quale ha eletto domicilio presso il suo studio in virtù di procura agli atti;

PREMESSO

che ha proposto ricorso a codesta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, iscritto al n. ... RGR, avverso l'atto ... n. emesso da ... e notificato al proprio assistito in data ... ;

con il presente atto

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 17 d.lgs. n. 546/1992 la variazione della sede del proprio studio che dall'indirizzo sopra indicato egli ha trasferito in ... via ... n. ...

Luogo e data ...

Firma ...

Commento

L'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria .

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel processo tributario le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del d.lgs. n. 546/1992, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del d.lgs. citato, art. 17, comma 3 (Cass., ord. n. 672/2019; Cass. VI, n. 17717/2017; Cass. n. 13366/2013; Cass. n. 13238/2016).

Peraltro, le S.U. della Corte Suprema hanno ritenuto che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., S.U., n. 14594/2016).

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