Istanza di accesso agli atti di gara, requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità

Rosanna Macis
28 Gennaio 2020

Non è sufficiente a radicare l'interesse all'accesso agli atti di una procedura ristretta la precedente esclusione da una gara con procedura aperta (vertente sul medesimo oggetto), ove l'interessato non abbia contestato in via giurisdizionale il provvedimento di esclusione né il mancato invito alla trattativa privata. Configura, inoltre, una ipotesi di inammissibile “accesso esplorativo” la domanda volta all'ostensione di un insieme indistinto documenti, operata senza alcuna differenziazione.

La vicenda e i motivi di ricorso. Esclusa da una gara d'appalto con procedura aperta per mancanza di un requisito di partecipazione e non invitata a prendere parte alla procedura negoziata successivamente indetta dalla Stazione appaltante, una impresa ricorre contro il diniego oppostole alla istanza di accesso agli atti della trattativa privata, formulata ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici, sulla unica motivazione della necessità di piena conoscenza degli atti della nuova procedura in ragione della esclusione dalla precedente competizione.

Né il provvedimento di esclusione né il mancato invito alla trattativa privata erano stati fatti oggetto di azione giurisdizionale.

La questione giuridica esaminata dal Tar. Il TAR respinge il ricorso, ritenendo la istanza di accesso agli atti priva dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità.

Quanto ai requisiti soggettivi, il TAR rileva il difetto di una situazione giuridica differenziata in capo alla ricorrente, ai sensi della legge 241/1990, non essendo al riguardo sufficiente l'addurre, a ragione della richiesta di accesso, la esistenza di un precedente provvedimento di esclusione, ove quest'ultimo non sia stato opposto in via giurisdizionale e ove non vi sia contenzioso con riguardo alla nuova procedura.

Ad avviso del TAR, che sul tema richiama la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 64/2020, non radica la legittimazione all'accesso nemmeno “la mera intenzione di verificare e sondare l'eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale”, in difetto della prova della precisa e concreta necessità di conoscenza degli atti ai fini di giustizia.

Inoltre, precisa il Tribunale, l'art. 53 del Codice riserva al solo “concorrente” il diritto di accesso ai fini della difesa in giudizio: qualificazione che, in ragione del mancato invito alla trattativa privata, difetta in capo alla ricorrente.

Quanto ai profili oggettivi, l'istanza aveva ad oggetto una mole indifferenziata ed eterogenea di documenti, finendo in tal modo per configurarsi quale una sorta di “accesso esplorativo”, come tale non ammesso dall'ordinamento.

Infine, il TAR esclude la applicabilità alla fattispecie dell'accesso civico (D.Lgs. 33/213), giacché l'istanza era stata presentata ai sensi della L. 241/90 (sul tema, è richiamata la decisione del TAR Toscana n. 1748/2019, che esclude la possibilità di conversione della domanda di accesso in corso di giudizio).

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