Esclusione di operatori economici che si trovano l’uno rispetto all’altro in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile
05 Febbraio 2020
La previsione, contenuta anche nella lex specialis, di escludere gli operatori economici che si trovassero l'uno rispetto all'altro in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero in una “qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportasse la presentazione di proposte imputabili ad un unico centro decisionale” (artt. 9 e 14 dell'avviso pubblico) è ragionevole: si intende evitare che, a parità di condizioni, un operatore economico sia beneficiato più degli altri, ovvero, in altri termini, impedire che i finanziamenti pubblici siano erogati in misura maggiore ad un unico centro di interessi (ovvero ad un'unica privata impresa) benchè si presenti in gara con proposte differenziate ascritte a soggetti giuridici distinti. |