Nessuna esdebitazione nel caso di fallimento in assenza di risoluzione del concordato
06 Febbraio 2020
Qualora il fallimento sia stato dichiarato quando è ancora possibile instare per la risoluzione ex art. 186 L.fall. della procedura concordataria, i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma dell'art. 184 L.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile. |