Sugli obblighi dichiarativi dei fatti astrattamente idonei ad incidere sul possesso del requisito di moralità professionale
10 Febbraio 2020
L'obbligo di dichiarare fatti rilevanti ai fini della moralità professionale delle imprese partecipanti come rinvii a giudizio o misure restrittive sussiste a prescindere dalla sottoscrizione dei cd. “patti di integrità”. Anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale, al pari della adozione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'amministratore della società interessata, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regola la aggiudicazione degli appalti pubblici, può infatti astrattamente incidere sulla moralità professionale dell'impresa con conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che previa adeguata motivazione ne abbia vagliato l'incidenza negativa sulla moralità professionale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 26/06/2018, n. 4271, ma in senso analogo anche Consiglio di Stato sez. VI, 01/02/2013, n. 620); sicché, dovendo riconoscersi, in capo alla stazione appaltante, un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità" dei concorrenti, questi ultimi sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione (Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2020 n. 70).
La stipula dei protocolli di legalità rafforza i predetti oneri informativi e ne specifica nel dettaglio i contenuti e l'operatività dei predetti patti non è, peraltro, limitata al piano puramente privatistico. Invero, il Consiglio di Stato nel qualificare i patti di integrità alla stregua di condizioni generali di contratto non ha affatto escluso che la loro violazione possa determinare l'esclusione dalla gara come peraltro espressamente sancito dall'art 1, comma 17, l. 6 novembre 2011 n. 190 ed anzi ha chiarito che la loro sottoscrizione amplia gli impegni gravanti sui concorrenti che, per l'effetto, sono obbligati a tenere comportamenti leali, corretti e trasparenti la cui omissione costituisce motivo di inaffidabilità rilevante anche nella fase pubblicistica che precede la stipula del contratto (Consiglio di Stato sez. V, 05/02/2018, n.722). |