Sulla definizione delle c.d. clausole escludenti

Redazione Scientifica
25 Novembre 2019

La giurisprudenza costante qualifica come clausole escludenti, in quanto tali immediatamente impugnabili, quelle che prescrivono il possesso di requisiti di ammissione...

La giurisprudenza costante qualifica come clausole escludenti, in quanto tali immediatamente impugnabili, quelle che prescrivono il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara (Cons. Stato, V, 12 aprile 2019, n. 2387), ovvero quelle che impongono oneri incomprensibili o sproporzionati, che rendano la partecipazione alla gara incongruamente difficoltosa, che precludano una valutazione di convenienza economica, come pure sono impugnabili i bandi che presentino gravi carenze nell'indicazione dei dati essenziali necessari per la formulazione dell'offerta (in termini Cons. Stato, III, 5 dicembre 2016, n. 5113; Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1; Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).

Alla luce di tali principi, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti non integra, seppure per difetto, una clausola escludente. Ciò anche ipotizzando che la suddivisione avrebbe consentito una partecipazione parcellizzata alla gara, ove non risulti preclusa all'interessato la partecipazione alla gara anche per l'intero lotto.

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