La veridicità dei dati aziendali quale necessario presupposto della valutazione di ragionevolezza del piano di risanamento
17 Febbraio 2020
Ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), L.fall., nel testo previgente al D.L. n. 83/2012, conv. con modif. in L. n. 134/2012, la veridicità dei dati aziendali rappresenta elemento costitutivo dell'attestazione, quale presupposto necessario della valutazione di ragionevolezza del piano attestato di risanamento. Lo afferma l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 3018/20, depositata il 10 febbraio.
La vicenda. Il fallimento di una s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale che, accogliendo l'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da una banca, ha ammesso il credito dell'opponente in privilegio pignoratizio. In particolare, il Tribunale, posto che la s.r.l. aveva prima conferito il patrimonio immobiliare in un fondo costituito ad hoc e successivamente lo aveva costituito in pegno in favore del ceto bancario a fronte di un finanziamento in favore della s.p.a. capogruppo di cui faceva parte, rilevava che questa operazione costituiva atto esecutivo del piano di risanamento dei debiti del gruppo (piano la cui ragionevolezza era stata attestata ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.): a ciò conseguiva che anche l'atto costituivo del pegno, come atto di esecuzione del piano, rientrava negli atti esenti da revocatoria ai sensi dello stesso art. 67. Inoltre, il Giudice del merito contestava il rilievo della curatela secondo cui la relazione attestativa era carente sotto il profilo della veridicità dei dati aziendali, ritenendo che all'epoca tale requisito non era previsto, ma poteva ritenersi che il solo recepimento dei dati contabili redatti dal gruppo e dal suo advisor fosse da ritenersi idoneo ai fini dell'attestazione di ragionevolezza e fattibilità del piano attestato di risanamento.
La valutazione di veridicità dei dati aziendali. Al riguardo si osserva che, anche prima della modifica introdotta dall'art. 33 d.l. n. 83/2012, la disposizione di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.fall. presentava chiaro riferimento alla valutazione di veridicità dei dati aziendali e delle risorse disponibili, in virtù del richiamo degli artt. 2501-bis e 2501-sexies c.c., i quali prevedono espressamente l'acquisizione da parte dell'esperto di tutte le informazioni e i documenti utili per il progetto di fusione e la facoltà di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'accoglimento del ricorso. Ebbene, nel caso in esame, mancava sia l'attestazione di veridicità dei dati aziendali, sia la valutazione di inidoneità per escludere un'assoluta inettitudine del piano presentato dal debitore alla realizzazione dei propri scopi. |